STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

venerdì 24 giugno 2011

Incarico di Comando nel Centro di Mobilitazione CRI, a chi spetta ?


Segnalazione inviata a suo tempo e ancora inevasa


Ispettorato Nazionale

Corpo Militare CRI

COMANDANTE di CORPO

S E D E


Per la via gerarchica


Oggetto: Segnalazione


Lo scrivente Mar. capo Vincenzo lo Zito essendo venuto a conoscenza che il Centro di Mob.ne di Torino ora Ufficio Arruolamento e Addestramento ha come Comandante/Responsabile un validissimo Sottufficiale, si vede costretto a segnalare, per ora, a proprio avviso, delle inesattezze su questo incarico che è stato concesso se tale risultasse corrispondente a verità.


Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 3 Personale in regime di diritto pubblico comma 1°. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: .. il personale militare …..


R.D. 10 febbraio 1936, n. 484

art 13. Nessuno può ricoprire un grado, nel personale dell’associazione, se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici e non sono concessi gradi onorari.


129. L’ufficiale che, per determinazione della presidenza generale dell’associazione, sia incaricato di funzioni del grado immediatamente superiore, conserva lo stipendio del proprio grado.


203. L’ufficiale, che esercita una carica inerente ad un grado superiore a quello che riveste, non ha diritto alla indennità stabilita per la carica che esercita, se non gli sia stata conferita con disposizioni della presidenza generale. L’indennità stessa deve essere in relazione al grado effettivamente rivestito e deve corrispondersi soltanto quando si eserciti la carica od il servizio al quale detta indennità è attribuita.


Non è previsto che un Sottufficiale possa svolgere “mansioni superiori” (e qui parliamo addirittura di mansioni da Ufficiale superiore – almeno maggiore) Nel caso di specie il predetto

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede nell’ Articolo 52, Disciplina delle mansioni:


2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico. …..

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto……


Conseguenze: tutti gli atti posti in essere dal soggetto possono essere dichiarati, entro un ragionevole periodo di tempo, nulli perché viziati da incompetenza assoluta! A richiesta di chiunque vi abbia interesse! Controfirma dei brevetti di nomina del personale di assistenza! Proposte di avanzamento del personale di assistenza in congedo ed in servizio! Ecc. ecc. ecc.


A chi chiedere, l’eventuale (se occorre) risarcimento di danno? Al giudice amministrativo che annulla l’atto; o in caso di accoglimento del ricorso al Capo dello Stato al giudice ordinario per lesione di diritti perfetti. Negli altri casi intimare l’amministrazione e in caso di silenzio rigetto impugnare il silenzio al TAR (la causa è già vinta poiché sui ricorsi al PdR. si è pronunciato il Consiglio di stato ed il TAR deciderà in conformità). Per una questione solo formale, ma chi rappresenta la CRI nelle "riunioni dove siedono Generali" e chi è il soggetto accreditato nelle Prefetture di pertinenza del Centro ora Ufficio Arruolamento e Addestramento?

Si resta in attesa di cortese riscontro onde poter meglio vagliare ogni possibile azione legale a tutela dello scrivente.


Maresciallo capo Vincenzo Lo Zito


Ordinanza Commissariale 346 del 2010

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