STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

venerdì 30 dicembre 2011

EVITARE PROROGHE DI PROROGHE


MILLEPROROGHE – IL PARTITO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MILITARI SUGGERISCE AL GOVERNO DI EVITARE PROROGHE DI PROROGHE COME QUELLA DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE
E DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

"I membri della “rappresentanza” militare hanno già usufruito di due proroghe annuali del loro mandato iniziato nel lontano 2006, il cui termine naturale scadeva nell’aprile del 2010. Non abbiamo memoria di iniziative particolari, né grandi né piccole, in compenso hanno attirato l’attenzione delle autorità giudiziarie.

Sulla Croce Rossa siccome non vi è alcuna certezza sui bilanci, né risulta se siano in passivo o attivo, in caso di una nuova proroga dell'attuale Commissario straordinario, con due bilanci negativi si violerebbe il disposto dell'articolo 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari straordinari) , comma 1bis del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98. Si torni alla vita ordinaria dell’Ente e il Governo eviti i vizi dei partiti di Commissariare gli Enti. La Croce Rossa ha risorse interne in grado di governarla."

Nella foto il segretario Luca Comellini e l'onorevole Maurizio Turco coofondatore del Partito per la Tutela dei Diritti di Militari e Forze di Polizia (PDM)


giovedì 29 dicembre 2011

venerdì 23 dicembre 2011

Intervento in commissione sullo schema decreto Croce Rossa


 Maria Antonietta 
FARINA COSCIONI (PD),

facendo riferimento alla relazione del presidente Palumbo, intende ribadire che il termine per l'esercizio della delega è trascorso inutilmente e l'ulteriore proroga di sessanta giorni non può essere legittimamente invocata in quanto il comma 2 dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che «qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi». Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso il 21 novembre scorso, mentre il termine di dodici mesi è scaduto il 24 novembre. Pertanto il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare sarebbe comunque scaduto oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega. Di conseguenza, non può logicamente ritenersi sufficiente a modificare l'interpretazione letterale della legge delega l'affermazione del presidente Palumbo, secondo cui, «se il legislatore ha voluto introdurre la previsione di proroga di due mesi, al fine di consentire al Governo di adeguarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari e quindi di approvare, successivamente, il provvedimento, per la medesima ratio si potrà usufruire di tale proroga nel caso in cui il termine per l'espressione del parere scada successivamente all'originario termine di delega». La proroga del termine in questione non può essere invocata nemmeno in via analogica con la procedura adottata per il codice dell'ordinamento militare, che, comunque, fa riferimento a una scadenza anticipata rispetto al termine di esercizio della delega.
Osserva, quindi, che il presidente Palumbo, nella sua relazione, rivela un vizio che, se lamentato in sede giurisdizionale, potrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza del Codice dell'ordinamento militare.
Fa presente, inoltre, che i pareri legali formulati, che le sono stati trasmessi dagli avvocati Pagliaro e Napoli, affermano correttamente l'impossibilità di procedere all'espressione del parere, che sarebbe comunque superfluo attesa l'impossibilità di esercizio della delega.
Infatti, il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni.
Osserva, quindi, che se la Commissione dovesse esprimere un parere, questo sarà fortemente negativo, con la raccomandazione di disporre immediate verifiche da parte dei ministeri vigilanti sullo stato attuale dell'ente, che non sembra, dopo quasi tre anni di gestione commissariale, essersi risollevato dal grave dissesto economico che ne ha determinato negli anni diverse gestioni commissariali.
Conseguentemente, non avendo nessun riscontro positivo sullo stato di salute economica dell'ente Croce rossa, propone di sospendere l'emanazione del decreto e affidare all'associazione stessa la nomina di un presidente con compiti straordinari finalizzati esclusivamente al risanamento dell'ente medesimo, direttamente sotto la vigilanza dei ministeri competenti, da compiersi entro ventiquattro mesi a decorrere dalla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario, ovvero dal 31 dicembre 2011.

sabato 17 dicembre 2011

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 Governo. (Parere alla XII Commissione).

Comitato per la legislazione
SOMMARIO
Martedì 13 dicembre 2011


Schema di decreto legislativo recante 
Riorganizzazione dell'Associazione italiana della 
Croce Rossa. Atto n. 424 Governo

....ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, 
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
in termini generali, si proceda ad effettuare l'opportuno coordinamento delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'esame con il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, recante il riordinamento della Croce rossa italiana, considerato anche che la relazione per l'analisi tecnico-normativa afferma al paragrafo 3 della parte I che "Il provvedimento sul vigente apparato normativo incide operando delle abrogazioni implicite di disposizioni di rango inferiore" e al paragrafo 4 della parte III precisa che "l'effetto abrogativo implicito è riferito al solo dPR 31 luglio 1980, n. 613", che peraltro non è una fonte di rango inferiore rispetto allo schema in esame;
all'articolo 3, comma 2 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa - sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare la definizione della disciplina in oggetto ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

.....Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;
si dovrebbe altresì valutare l'opportunità di effettuare un adeguato coordinamento tra le disposizioni indicate in premessa e le vigenti disposizioni sul cui ambito di applicazione esse incidono;
per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, laddove si modifica la natura giuridica delle articolazioni territoriali della Croce rossa italiana, e delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che dispongono la privatizzazione del rapporto di lavoro, con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 4, lettera g), che - in difformità rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - opera un riferimento all'attività di "advocacy", si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il termine in questione con un sinonimo in uso nella lingua italiana».

Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.15.




mercoledì 14 dicembre 2011

CROCE ROSSA, PDM: RIFORMA ENTE IMPOSSIBILE OLTRE TERMINE LEGGE DELEGA.


 
 "Le Commissioni Parlamentari chiamate a esprimere il parere sullo “Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI)
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424.”, stanno inutilmente lavorando ad un provvedimento che se emanato verrebbe certamente dichiarato 
non valido.  


Il ritardo, nell’assegnazione dell’Atto del Governo alle Commissioni Parlamentari «ha comportato lo spirare del termine originario di un anno, per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183. Ne consegue che laddove il Governo emanasse il decreto legislativo di cui si discute, sottraendo alle Commissioni il termine previsto ex lege per l’espressione del parere di competenza, incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n. 183. Parimenti, le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero in deroga al dettato della legge delega senza però che, a monte, vi siano provvedimenti che autorizzino a tanto. Né, a valle, il Presidente della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo, senza incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14, Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14.».  
Maria Antonietta Farina Coscioni

Questo è quanto si legge nell’articolato parere che l’avvocato Marco Napoli, consulente per le questioni amministrative e militari del Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia (Pdm), ha trasmesso al deputato radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, membro della Commissione Affari sociali, attualmente impegnata nell’esame dello schema di decreto riguardante la Croce Rossa."


Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI).
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424.

* * *
Parere in merito al rispetto dei principi di cui all’art. 76 Cost. e di cui alla Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 2.
Il quadro normativo di riferimento.

Art. 76 Cost. “l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”;
Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 2: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati…
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14: 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
CONSIDERAZIONI IN FATTO.
Per effetto di quanto sopra, il Governo, investito della funzione legislativa, dovrà sempre rispettare a) il dettato dell’art. 76 Cost. e b) le indicazioni contenute nella legge delega.
Nel caso specifico della legge 183/2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti legislativi nel termine di un anno, a far data dal 24/11/2010, data di entrata in vigore della legge delega.
Nel testo di legge, come visto, è però fatta salva la possibilità di una proroga, laddove “il termine per l'espressione del parere parlamentare … scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1”. Termine, quest’ultimo, coincidente - per quanto sopra - con il giorno 24/11/2011. Nell’ipotesi predetta, la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi sarebbe prorogato di due mesi.
Venendo ora all’iter dello schema di decreto legislativo de quo, lo stesso può essere così riassunto:
Iniziativa
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il 18 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Parere richiesto alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
A norma di legge, per aversi la proroga, lo schema di decreto avrebbe dovuto essere trasmesso alle Commissioni, per i richiesti pareri, entro la data ultima del 15/10/2011. In tal modo, i quaranta giorni previsti dalla legge delega per il parere delle Commissioni, sarebbero scaduti in data 24/11/2011, data ultima per l’adozione dei decreti legislativi. Ed in tal caso, Il Governo avrebbe avuto diritto alla proroga del termine di ulteriori mesi due (art. 2, comma 2, ultimo periodo, Legge 183/2010).
In tema di limiti temporali concessi al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 10 dicembre 1981, ha avuto modo di osservare che “tale esercizio deve ritenersi completato con la emanazione del provvedimento legislativo, rispetto alla quale la successiva pubblicazione rappresenta condizione di efficacia e non requisito di validità”. Con ciò affermando senza possibilità di equivoci che, in ogni caso, affinché il termine previsto nella legge delega sia rispettato, il decreto legislativo deve, in ogni caso, essere emanato.
La questione è stata affrontata, dal Giudice delle Leggi, in altra risalente pronuncia (sentenza 6 dicembre 1963, n. 163, cui si rimanda per l’integrale lettura) laddove il Supremo Consesso, nel ritenere non necessaria l’indicazione, nella legge delega, di una data specifica per l’emanazione dei decreti legislativi, al fine del rispetto dell’art. 76 Cost., ha comunque ritenuto che” valida prefissione vi sia quando, come nella specie, il dies a quo sia fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione”. Ugualmente certo è però che, allorquando si adotti un tale criterio di determinazione, debba esigersi un rigoroso adempimento dell'obbligo, imposto al potere esecutivo dall'art. 73 della Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attività materiali necessarie per la pubblicazione. Se altrimenti si ritenesse (,) l'esercizio della funzione delegata non risulterebbe più limitata al tempo stabilito dal legislatore, come prescrive il citato art. 76, ma prolungabile ad arbitrio dell'organo cui è affidato l'esercizio stesso.
In particolare, circa le sanzioni conseguenti all’inosservanza dei termini stabiliti con legge delega, seppure circa un caso diverso, si legge il seguente principio di diritto, ad avviso di chi scrive valido per la presente fattispecie: “l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge delegante con riferimento alla data della propria entrata in vigore, non può non importare l'invalidità del decreto medesimo.
In conclusione: il Governo ha inviato lo schema di decreto legislativo, per i previsti pareri richiesti alle Commissioni, ben oltre la data ultima del 15 ottobre 2011, il cui rispetto avrebbe consentito di godere della proroga di ulteriori due mesi per l’adozione dei provvedimenti finali. In tal caso, infatti (si torna a ripetere) il termine di giorni quaranta sarebbe scaduto nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi.
Ma così non è stato e, peraltro, per quanto noto allo scrivente, il legislatore ordinario, perito il termine originario, non ha concesso al Governo ulteriori proroghe.
Il ritardo, pertanto, ha comportato lo spirare del termine originario di un anno, per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Ne consegue che laddove il Governo emanasse il decreto legislativo di cui si discute, sottraendo alle Commissioni il termine previsto ex lege per l’espressione del parere di competenza, incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Parimenti, le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero in deroga al dettato della legge delega senza però che, a monte, vi siano provvedimenti che autorizzino a tanto.
Né, a valle, il Presidente della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo, senza incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14, Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14.
Reggio Emilia, 13/12/2011
Avv. Marco Napoli

 fonte

lunedì 5 dicembre 2011

NIENTE FARMACI PER I RANDAGI AQUILANI, CONDANNATA LA CROCE ROSSA ITALIANA

NELLA TENDOPOLI DI CENTI COLELLA 

UN CAPO CAMPO NON CONSEGNO' MEDICINE
LA DENUNCIA DI UNA VETERINARIA CHE SI OCCUPAVA DELLA CURA DEGLI ANIMALI 

 L'AQUILA - Il Tribunale dell'Aquila ha condannato a tre mesi di reclusione, pena sospesa, R.R.A., comandante della Croce rossa italiana presso la tendopoli di Centi colella, per il reato di appropriazione indebita di medicinali a uso veterinario.
Lo riferisce Cristiana Graziani, medico veterinario che opera nel comune dell'Aquila e che si occupa della cura degli animali randagi.
"I fatti - racconta la Graziani - risalgono all’aprile 2009, quando un’associazione di volontariato, l'Unione democrativa corpo di polizia ecozoofila A.U.D. di Milano, aveva donato medicinali per un valore di circa 2.500 euro affinché venissero usati per la cura dei randagi nella fase post-sisma".
"La merce, stoccata in 32 imballaggi - ricorda la veterinaria - era arrivata all’Aquila nel campo di accoglienza di Centi colella, gestito dalla Cri, ma non mi era mai stata consegnata, benché nella bolla di accompagnamento fossero espressamente riportati i dati del destinatario e nonostante le reiterate insistenze".
"La merce, nel frattempo - aggiunge la Graziani - veniva utilizzata per la cura degli animali di propietà presenti nell’ambulatorio veterinario del campo di accoglienza".
Nella fase predibattimentale il difensore della parte civile, Fabio Cassisa, del Foro dell'Aquila, aveva chiesto e ottenuto la citazione in giudizio della Cri quale responsabile civile, in quanto l’imputato aveva operato quale responsabile del Reparto soccorsi speciali unità cinofile, struttura che fa capo direttamente al comitato centrale della Croce rossa.
Al termine dell'udienza, il giudice, oltre a pronunciare la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato, ha ritenuto fondata la richiesta avanzata dalla parte civile e ha condannato la Cri, rappresentata dall'avvocatura dello Stato, in solido con l’imputato al risarcimento dei danni materiali e morali subiti dalla veterinaria, quantificando gli stessi in 3 mila euro.

"Il terremoto - sottolinea la Graziani - ha colpito non solo migliaia di persone, ma anche numerosi cani e gatti che sono morti o scappati, perdendo nella maggior parte dei casi il proprio padrone. Vagando tra le macerie hanno cercato di nutrirsi per sopravvivere, e io e altri volontari avevano grande necessità di quei farmaci per la cura degli animali vaganti".
"Sono soddisfatta e felice del risultato ottenuto dal nostro legale - concldue - finalmente a pagare non sono sempre gli esseri viventi senza voce, ma anche un ente conosciuto come la Croce rossa italiana. Mi auguro che per il futuro si possa porre fine alle irregolarità, come nel mio caso, della Cri e riportare la necessaria e indispensabile trasparenza nell’organizzazione e gestione di questa storica associazione".

venerdì 2 dicembre 2011

Arrestati i responsabili della Croce rossa........

dal Corriere della sera

Ciro Fiorenza e Antonio Panella sono accusati di aver falsificato atti delle gare di servizi sanitari per 2 milioni 

BENEVENTO - Ciro Fiorenza e Antonio Panellla, rispettivamente responsabile e vice-responsabile del Comitato provinciale di Benevento della Croce Rossa Italiana, sono stati arrestati dagli uomini della Guardia di Finanza in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L'accusa per entrambi è di turbativa degli incanti che - per l'accusa - ammonterebbe a circa due milioni di euro.

LE CARTE FALSE - Le indagini che hanno portato all'arresto risalgono al 2008. I due arrestati - secondo la Procura di Benevento che ha coordinato le indagini della Guardia di Finanza - in concorso con i responsabili di alcune cooperative sannite operanti nel settore dell'assistenza sociale, hanno fraudolentemente falsificato gli atti relativi ad alcune gare di affidamento dei servizi sanitari di medici specialisti in anestesia e rianimazione e del servizio di conduzione delle ambulanze del servizio di emergenza «118» dell'Azienda Ospedaliera «Rummo» di Benevento e della «Fondazione Salvatore Maugeri Istituto Scientifico» di Telese Terme.
LE COOPERATIVE AMICHE - In particolare, nel 2008, i due arrestati hanno fatto in modo che ad aggiudicarsi il servizio fossero due cooperative compiacenti, mentre nella gara di aggiudicazione per il medesimo servizio nel 2010, essi hanno addirittura costituito una loro cooperativa - riferibile ai rispettivi coniugi - che si è aggiudicata il servizio. L'importo delle gare fraudolentemente aggiudicate ammonta a poco meno di due milioni di euro. 

  IL COMMISSARIO DELLA CROCE ROSSA - «Ci auguriamo che venga fatta piena luce su questo oscuro episodio che avevo segnalato alla guardia di finanza dopo un'ispezione interna». Sono queste le prime parole del commissario straordinario di Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, commentando la notizia dell'arresto di due dipendenti di vertice della Cri a Benevento. «L'indagine della guardia di finanza era partita proprio da una mia segnalazione, - ha ricordato Rocca - dopo che avevo ordinato un'ispezione a Benevento, in seguito alla segnalazione di alcune irregolarità. Tra l'altro, uno dei due dipendenti arrestati aveva anche già avuto una sanzione disciplinare nel passato». «Al di là della rilevanza penale dei fatti, - ha evidenziato Rocca - continueremo nell'opera di pulizia e trasparenza che abbiamo avviato con questa nuova governance negli ultimi tre anni». «Notizie di questo tipo sottolineano ancor di più quanto sia urgente e importante la riforma della Croce Rossa Italiana, per riorganizzare e razionalizzare un'Associazione che opera 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, opera in Italia e nel Mondo al fianco di chi ha bisogno e che non deve essere rallentata o addirittura lesa da situazioni di questo tipo», ha concluso Francesco Rocca.


LA RISPOSTA ALLE DICHIARAZIONI 
DEL COMMISSARIO ROCCA
DA PARTE DELL'USB