STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

giovedì 27 febbraio 2014

attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012

Legislatura 17 

Atto di Sindacato Ispettivo 

n° 1-00222 

 con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stata disposta la riorganizzazione dell'associazione italiana della Croce rossa (CRI) con lo stravolgimento della sua natura giuridica che da ente pubblico a breve diventerà società privata;


Uno dei vari aspetti sollevati nel documento presentato riguardano anche le gravi incongruenze, le illegittimità varie e la non veritiera promessa sulla invarianza della clausola di neutralità finanziaria, con aspetti di grave criticità per le casse dello Stato. Insomma una riforma da cestinare.
La Mozione presentata, il cui testo é integralmente visionabile, impegna il Governo:

1)    ad attivarsi al fine di rivedere il decreto legislativo n. 178 del 2012 per le gravi carenze riscontrate, provvedendo al “congelamento” di una riforma che si presenta parossistica in quanto il risparmio a carico dello Stato, valutato in 42 milioni di euro in fase preventiva di emanazione del decreto, che sarebbe superato dagli enormi danni economici e occupazionali, cagionando un deficit per le casse dello Stato valutabile in 350-400 milioni di euro e con oltre 4.000 lavoratori (tra persone civile personale militare della CRI) che al termine della mobilità di due anni sarebbero licenziati, con relativa tragedia per le relative famiglie;

2)   a bloccare immediatamente l’emanazione del relativo decreto a firma del Ministro della salute, per i gravissimi danni occupazionali e per i conseguenti riflessi di natura erariale, viste anche le critiche e le riserve espresse nella relazione della Corte dei conti relativa alla legiferazione dell’ultimo quadrimestre del 2012;

3)   a provvedere alla creazione di un “ruolo ad esaurimento” che consentirebbe al personale militare di permanere nello status rivestito per scelta di vita e contestualmente di garantire alla collettività una serie di servizi essenziali in caso di calamità o di gravi emergenze, anche di tipo sanitario, in Italia e all’estero;
4)   a rivedere l’applicabilità al personale militare della CRI dell’estensione del trattamento pensionistico previsto per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, che comporterebbe anche la possibilità per il personale di fruire dell’accesso alla pensione come tutti gli altri militari, con una mobilità a regime prevista dal 2024;

5)    a salvaguardare di tutti i livelli occupazionali dei lavoratori della CRI, che non hanno alcuna colpa in questo provvedimento crudele, iniquo e beffardo.


Di seguito il testo della Mozione presentata:


giovedì 13 febbraio 2014

Si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare l'effettiva erogazione delle somme spettanti al personale militare della CRI

Legislatura 17 

Atto di Sindacato Ispettivo 

n° 3-00719




Atto n. 3-00719

Pubblicato il 11 febbraio 2014, nella seduta n. 187

DI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione. -

Premesso che:
la Croce rossa italiana è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale che svolge importanti ruoli nell'ambito dell'assistenza sanitaria e umanitaria, in molti versanti connessi alla protezione civile, nei compiti ausiliari alle forze armate dello Stato ed in attività sanitarie e socio-assistenziali, configurandosi come riferimento indiscusso dal punto di vista dell'assistenza e al sostegno sociale;
la componente più antica dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per legge è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello Stato, la cui costituzione risale al 1866;
esso svolge attività in tempo di guerra provvedendo all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, militari e civili, organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea, disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati, svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace, provvede al mantenimento e alla gestione dei centri di mobilitazione e delle basi operative, cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie, provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale ed organizza corsi qualificativi di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a favore del personale delle forze armate, concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi e per esercitazioni militari, fornisce assistenza e supporto sanitario alle forze armate e alle forze di polizia nei poligoni di tiro, è impiegato nel corso di calamità naturali o disastri per operazioni di protezione civile e si occupa anche della diffusione del diritto internazionale umanitario;
l'uniforme in uso agli appartenenti al Corpo militare è identica a quella dell'Esercito, da cui si differenzia per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del distintivo di neutralità;
il personale è sottoposto all'ordinamento disciplinare e penale militare e la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90, entrambi del 2010, che hanno assorbito, abrogandolo, il regio decreto n. 484 del 1936, e successive modificazioni, rimasto in vigore per oltre 70 anni;
i gradi in uso al personale militare della CRI sono previsti per legge, essendo i distintivi di grado parificati attraverso una tabella di equiordinazione con le altre forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare, e individuano imprescindibilmente l'ordine gerarchico nella catena di subordinazione che disciplina l'ordinamento militare del Corpo;
il Corpo svolge le proprie attività istituzionali con 1.200 dipendenti militari, tra personale in servizio continuativo e personale richiamato in servizio da oltre 10 anni, che costituisce l'ossatura portante per garantire una prima risposta nel caso di attivazione per grandi emergenze o pubbliche calamità, o per l'ausilio alle forze armate dello Stato; attinge inoltre ad un vasto serbatoio di personale militare in congedo, numericamente 19.000 riservisti iscritti nei ruoli in congedo del Corpo, che sono prontamente mobilitabili grazie ai precetti di richiamo in servizio spiccati dai centri di mobilitazione (comandi periferici), nei cui elenchi vi sono innumerevoli professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative (medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore (infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idraulici, e altro);
i militari del Corpo si sono sempre distinti meritevolmente in tutte le calamità e le gravi emergenze nazionali ed internazionali per lenire le sofferenze dei più deboli e più bisognosi, riscuotendo consensi e attestati di gratitudine in Italia ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla guerra dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui;
in questi teatri di guerra molti appartenenti al Corpo hanno anche contratto gravi malattie;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" individua, all'art. 3, i destinatari tra il personale in regime di diritto pubblico che "In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato";
il Consiglio di Stato con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003, relativa al personale del Corpo militare della CRI, in merito all'appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi del decreto legislativo n. 165 e la legittimità della giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di lavoro, ha stabilito che «il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 riguardi ogni tipologia di personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia (...) Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...) Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;
il personale militare del Corpo riceve per legge, e come confermato da sentenze e dai vari Dicasteri competenti, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze: 1) il trattamento economico stipendiale dei pari grado delle forze armate (applicazione del contratto del comparto difesa); 2) l'identico trattamento di missione; 3) lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per i militari delle forze armate (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); 4) le medesime procedure circa "l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da causa di servizio", previste nei riguardi del personale del Corpo militare in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 "a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei destinatari risulta contemplato espressamente tra "i corpi ad ordinamento militare"; 5) gli stessi documenti di riconoscimento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967, nella fattispecie la tessera di riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della difesa all'Esercito, recentemente integrata dalla carta multiservizi difesa (CMD), rilasciata dallo stesso Dicastero, per l'identificazione del militare e contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione ed alla firma elettronica;
sono già da tempo in corso di notifica e di esecuzione agli interessanti, ovvero agli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa della Croce rossa italiana, una serie di recuperi stipendiali dovuti ad errori materiali e di conteggio da parte dell'amministrazione della CRI, che incidono in misura pari ad un quinto degli emolumenti mensili e che sono articolati in molteplici rate aventi durata anche di svariati anni;
questa tipologia di recuperi, riferiti all'assegno di valorizzazione, all'indennità perequativa e ad altre voci stipendiali (che come detto sono ascrivibili a ripetitivi sbagli materiali dell'amministrazione stessa), risulta in contrasto con le stesse procedure di recupero avviate nei confronti di altro personale, con talune "ricostruzioni" di carriera, non previste dalla legge, e per le quali sono stati privati illegittimamente del loro grado (che per i militari avviene solo in presenza di gravi comportamenti);
per il Corpo, in tali frangenti, si è provveduto alla "compensazione" tra i crediti dovuti dall'amministrazione (arretrati del contratto non erogati dall'anno 2005-2009) anche contro il regime di sospensiva del Consiglio di Stato e dei Tar interessati;
tale procedura inusuale, che confligge con le più elementari norme sulla trasparenza degli atti e sulla buona conduzione dell'azione amministrativa stessa, oltre ad essere oltremodo invasiva perché non tiene conto delle residue capacità reddituali connesse con l'assunzione di mutui o impegni per le famiglie dei militari, intaccano ulteriormente le risorse economiche dei militari i quali, per ottenere i loro elementari diritti, devono forzatamente ricorrere all'autorità amministrativa giurisdizionale, apparendo tale comportamento incostituzionale ed altamente lesivo della dignità di tali lavoratori con le "stellette" che sempre, silenziosamente e generosamente, si sono distinti nella loro attività di soccorso in Italia ed all'estero a favore dei più deboli e più bisognosi;
in questo contesto appare ingiustificabile che un'amministrazione pubblica ritardi, da oltre 7 anni, in forma grave, l'erogazione di emolumenti arretrati dovuti per effetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa estesi al personale della CRI a seguito dell'applicazione del suddetto contratto a tutti gli appartenenti al Corpo militare, avvenuta con le ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009 e n. 258, n. 648 e n. 514 del 2010;
con tali ordinanze è stata determinata in modo incontrovertibile la volontà da parte della governance «di estendere al personale direttivo appartenente al Corpo Militare il trattamento economico previsto dai di estendere al personale direttivo appartenente al Corpo Militare il trattamento economico previsto dai D.P.C.M. 13/04/2005, D.P.C.M. 16/12/2005, D.P.C.M. 2/10/2006, D.P.C.M. 27/04/2007, D.P.C.M. 7/5/2008, D.P.C.M. 29/4/2009» e successivi, con la corresponsione dei relativi arretrati;
il direttore generale dell'ente con nota del 3 marzo 2013 inviata a tutto il personale CRI, in attuazione di quanto stabilito dal commissario straordinario ha confermato che "la nostra gestione trasparente completerà quest'anno il percorso avviato con il riconoscimento progressivo di tutti gli arretrati militari che come sapete sono stati inseriti nel bilancio 2013", con la conferma del pagamento delle somme in tranche mensili da maggio fino a dicembre 2013;
per gli arretrati spettanti dal 2009 al personale militare è stata attuata una serie di provvedimenti tra cui le predette ordinanze commissariali emesse nel 2009 e nel 2010, e dall'ordinanza commissariale n. 514 del 2012 di approvazione del bilancio di previsione 2013 dell'ente;
tale bilancio contiene quindi l'inserimento delle somme relative alla corresponsione degli arretrati al personale militare, debitamente ratificati dal collegio dei revisori dei conti ed inviati al Ministero dell'economia, che figurano tra i dati forniti pubblicamente nella relazione del Ministro della salute resa alla Camera dei deputati e datata 30 giugno 2013,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano verificare l'effettiva erogazione delle somme spettanti al personale militare della CRI che hanno decorrenza a partire dal 2005. A questo proposito, tenuto conto del notevole lasso di tempo intercorso, si rileva che iniziative tardive farebbero scaturire in maniera incontrovertibile anche il pagamento di interessi di legge e rivalutazione monetaria con negative ripercussioni sulle casse erariali e con evidenti e perniciosi danni connessi.