STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

martedì 4 settembre 2012

La legge 104/1992


La legge 104/1992 

dopo la svolta del Consiglio di Stato. 

Istruzioni per l'uso 

 

 Non sono ancora trascorsi due mesi dalla pubblicazione della storica decisione n. 4047/2012 con la quale il Consiglio di Stato, rimangiandosi un proprio precedente orientamento giurisprudenziale illogico ed errato, ha definitivamente affermato l'applicabilità della "nuova" legge n. 104/1992 (quella, cioè, risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 183/2010) anche a militari e forze dell'ordine.

 

Da tale decisione sono, poi, scaturite numerose pronunce conformi che fanno ormai ritenere irreversibile la scelta ermeneutica adottata.
Mi permetto, ancora una volta, di sottolineare la rilevanza non solo giuridica, ma morale della sentenza in esame, avendo essa riconosciuto la parità di diritti tra i cittadini in uniforme e gli altri ed avendo mandato in soffitta, salvo nuovi non improbabili blitz legislativi della nostra becera classe politica, la famigerata specificità dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa, tanto acclamata dai Cocer dell'epoca quanto letale e liberticida per i diretti interessati.
Molto importante è altresì rilevare che tale risultato è stato conquistato non solo a colpi di carte bollate, ma tramite lo sforzo personale di quei coraggiosi militari e poliziotti che sono scesi in piazza a manifestare proprio davanti al Consiglio di Stato urlando lo slogan "non siamo cittadini di serie B". Ovviamente, spiace osservare che la maggior parte dei beneficiari della legge sia rimasta a casa ad osservare i pochi altruisti che, senza ricavarne un diretto vantaggio professionale, si sono sacrificati ed hanno lottato anche in nome e per conto loro. Ma questo è un altro discorso.
Tanto premesso, mi giunge sempre più spesso notizia che le amministrazioni ancora non intendano arrendersi ad applicare correttamente la legge e che, più o meno espressamente, abbiano deciso di non tener conto della predetta decisione del Consiglio di Stato.
Non solo. Le menti raffinatissime delle competenti direzioni generali hanno inventato lo stratagemma (francamente risibile) di dichiarare irricevibili le domande di trasferimento mancanti dei requisiti di continuità e di esclusività dell'assistenza, piuttosto che rigettarle, pensando così di ovviare al sicuro accoglimento di un ricorso al TAR. Ma anche tale desolante azione amministrativa, che rafforza la convinzione per cui una minoranza di militari e poliziotti lavorino ogni giorno al solo fine di rendere difficile la vita ai propri colleghi, è illegittima e può essere giudiziariamente sanzionata.
Quindi, al precipuo fine di tracciare le essenziali linee guida della materia e di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti pervenutemi in questi mesi, espongo di seguito una sintetica illustrazione dei punti chiave della materia.
A chi si applica la legge. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la legge n. 104/1992, ed in particolare l'articolo 33, così come modificato dall'articolo 24 della legge n. 183/2010, si applicano anche ai militari, alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco. Il principio di specificità delineato dall'articolo 19 della legge n. 183/2010 non è ostativo all'applicazione diretta della legge.
Volontari in ferma prefissata. La legge n. 104/1992, contrariamente a quanto spesso sostenuto (a voce) dagli organi di vertice, si applica anche al personale non ancora transitato al servizio permanente, quindi possono beneficiarne anche i volontari in ferma prefissata.
Applicabilità immediata. La nuova legge 104/1992 è di immediata applicabilità. Pertanto, è irrilevante e non opponibile agli interessati che le rispettive amministrazioni non abbiano ancora provveduto a pubblicare circolari esplicative in materia. Chi si trova nelle condizioni di beneficiare dell'articolo 33 della legge 104/1992 (trasferimento di sede o permessi mensili) può presentare istanza ed i superiori hanno l'obbligo di riceverla e di evaderla.
Continuità ed esclusività. Come ha chiarito il Consiglio di Stato, il trasferimento di sede ed i permessi mensili spettano anche a colui che abbia altri parenti astrattamente idonei e disponibili ad assistere il congiunto disabile. Nemmeno è più necessario che il rapporto di assistenza sia già in atto, ben essendo possibile instaurarlo ex novo. L'unica condizione richiesta è che nessun altro parente fruisca già dei benefici in esame.
Gravità. Presupposto della concessione dei benefici in esame è che il congiunto sia stato dichiarato handicappato "in condizione di gravità", ai senso dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Organico. L'unica obiezione legittimamente opponibile dal'Amministrazione è la carenza di organico. Ovviamente, a tale obiezione deve corrispondere la realtà ed è quindi illegittimo l'eventuale diniego così motivato, ma contraddetto da trasferimenti di altri militari nella medesima sede di servizio.
Rifiuto di ricezione dell'istanza. Incorre nel reato di omissione di atti d'ufficio il superiore che rifiuta di ricevere e di inoltrare superiormente l'istanza di trasferimento o di godimento dei permessi mensili adducendo la mancata allegazione dell'elenco dei parenti del richiedente con l'indicazione delle ragioni per cui i medesimi non possono occuparsi del disabile. Il Consiglio di Stato, infatti, ha chiarito che non è più vigente il requisito dell'esclusività. Pertanto, il superiore che, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2 milioni di lire. Siffatto rifiuto dell'istanza per asserita incompletezza dell'istanza è poi impugnabile al TAR entro 60 giorni dalla sua notifica.

 

Nessun commento:

Posta un commento