STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

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BUONA LETTURA

mercoledì 14 dicembre 2011

CROCE ROSSA, PDM: RIFORMA ENTE IMPOSSIBILE OLTRE TERMINE LEGGE DELEGA.


 
 "Le Commissioni Parlamentari chiamate a esprimere il parere sullo “Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI)
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424.”, stanno inutilmente lavorando ad un provvedimento che se emanato verrebbe certamente dichiarato 
non valido.  


Il ritardo, nell’assegnazione dell’Atto del Governo alle Commissioni Parlamentari «ha comportato lo spirare del termine originario di un anno, per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183. Ne consegue che laddove il Governo emanasse il decreto legislativo di cui si discute, sottraendo alle Commissioni il termine previsto ex lege per l’espressione del parere di competenza, incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n. 183. Parimenti, le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero in deroga al dettato della legge delega senza però che, a monte, vi siano provvedimenti che autorizzino a tanto. Né, a valle, il Presidente della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo, senza incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14, Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14.».  
Maria Antonietta Farina Coscioni

Questo è quanto si legge nell’articolato parere che l’avvocato Marco Napoli, consulente per le questioni amministrative e militari del Partito per la tutela dei diritti di militari e forze di polizia (Pdm), ha trasmesso al deputato radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, membro della Commissione Affari sociali, attualmente impegnata nell’esame dello schema di decreto riguardante la Croce Rossa."


Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI).
Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424.

* * *
Parere in merito al rispetto dei principi di cui all’art. 76 Cost. e di cui alla Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 2.
Il quadro normativo di riferimento.

Art. 76 Cost. “l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”;
Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 2: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati…
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.
Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14: 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
CONSIDERAZIONI IN FATTO.
Per effetto di quanto sopra, il Governo, investito della funzione legislativa, dovrà sempre rispettare a) il dettato dell’art. 76 Cost. e b) le indicazioni contenute nella legge delega.
Nel caso specifico della legge 183/2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti legislativi nel termine di un anno, a far data dal 24/11/2010, data di entrata in vigore della legge delega.
Nel testo di legge, come visto, è però fatta salva la possibilità di una proroga, laddove “il termine per l'espressione del parere parlamentare … scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1”. Termine, quest’ultimo, coincidente - per quanto sopra - con il giorno 24/11/2011. Nell’ipotesi predetta, la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi sarebbe prorogato di due mesi.
Venendo ora all’iter dello schema di decreto legislativo de quo, lo stesso può essere così riassunto:
Iniziativa
Presentato da: Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Governo Monti-I), il 18 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 4ª Commissione permanente (Difesa) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Parere richiesto alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità') il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011.
CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
A norma di legge, per aversi la proroga, lo schema di decreto avrebbe dovuto essere trasmesso alle Commissioni, per i richiesti pareri, entro la data ultima del 15/10/2011. In tal modo, i quaranta giorni previsti dalla legge delega per il parere delle Commissioni, sarebbero scaduti in data 24/11/2011, data ultima per l’adozione dei decreti legislativi. Ed in tal caso, Il Governo avrebbe avuto diritto alla proroga del termine di ulteriori mesi due (art. 2, comma 2, ultimo periodo, Legge 183/2010).
In tema di limiti temporali concessi al Governo per l’emanazione dei decreti legislativi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 10 dicembre 1981, ha avuto modo di osservare che “tale esercizio deve ritenersi completato con la emanazione del provvedimento legislativo, rispetto alla quale la successiva pubblicazione rappresenta condizione di efficacia e non requisito di validità”. Con ciò affermando senza possibilità di equivoci che, in ogni caso, affinché il termine previsto nella legge delega sia rispettato, il decreto legislativo deve, in ogni caso, essere emanato.
La questione è stata affrontata, dal Giudice delle Leggi, in altra risalente pronuncia (sentenza 6 dicembre 1963, n. 163, cui si rimanda per l’integrale lettura) laddove il Supremo Consesso, nel ritenere non necessaria l’indicazione, nella legge delega, di una data specifica per l’emanazione dei decreti legislativi, al fine del rispetto dell’art. 76 Cost., ha comunque ritenuto che” valida prefissione vi sia quando, come nella specie, il dies a quo sia fatto coincidere con la data di entrata in vigore della legge di delegazione”. Ugualmente certo è però che, allorquando si adotti un tale criterio di determinazione, debba esigersi un rigoroso adempimento dell'obbligo, imposto al potere esecutivo dall'art. 73 della Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la legge medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attività materiali necessarie per la pubblicazione. Se altrimenti si ritenesse (,) l'esercizio della funzione delegata non risulterebbe più limitata al tempo stabilito dal legislatore, come prescrive il citato art. 76, ma prolungabile ad arbitrio dell'organo cui è affidato l'esercizio stesso.
In particolare, circa le sanzioni conseguenti all’inosservanza dei termini stabiliti con legge delega, seppure circa un caso diverso, si legge il seguente principio di diritto, ad avviso di chi scrive valido per la presente fattispecie: “l'arbitrario ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti temporali stabiliti dalla legge delegante con riferimento alla data della propria entrata in vigore, non può non importare l'invalidità del decreto medesimo.
In conclusione: il Governo ha inviato lo schema di decreto legislativo, per i previsti pareri richiesti alle Commissioni, ben oltre la data ultima del 15 ottobre 2011, il cui rispetto avrebbe consentito di godere della proroga di ulteriori due mesi per l’adozione dei provvedimenti finali. In tal caso, infatti (si torna a ripetere) il termine di giorni quaranta sarebbe scaduto nei trenta giorni precedenti la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi.
Ma così non è stato e, peraltro, per quanto noto allo scrivente, il legislatore ordinario, perito il termine originario, non ha concesso al Governo ulteriori proroghe.
Il ritardo, pertanto, ha comportato lo spirare del termine originario di un anno, per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24 novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Ne consegue che laddove il Governo emanasse il decreto legislativo di cui si discute, sottraendo alle Commissioni il termine previsto ex lege per l’espressione del parere di competenza, incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Parimenti, le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero in deroga al dettato della legge delega senza però che, a monte, vi siano provvedimenti che autorizzino a tanto.
Né, a valle, il Presidente della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo, senza incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14, Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14.
Reggio Emilia, 13/12/2011
Avv. Marco Napoli

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