STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

sabato 24 novembre 2012

Croce Rossa... Si chiede chiarezza sul Decreto di Riordino

presentata da
FRANCESCO  PIONATI
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720
PIONATI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:



con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante «Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (S.O. n. 245 dd. 19 ottobre 2012), sono state anche dettate norme modificative inerenti l'ex Corpo militare della Croce rossa italiana, ora denominato, ai sensi dell'articolo 5, «Corpo militare volontario»;


all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo, viene affermato che: «Dal 1o gennaio 2014 l'Associazione è l'unica Società Nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e Protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, non che alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti»;

sempre allo stesso articolo, al comma 4, nell'elencazione delle attività d'interesse pubblico cui l'Associazione della Croce rossa Italiana è autorizzata all'esercizio, figura al punto g): «svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare Volontario e il Corpo delle Infermiere Volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento»;

a detta dell'interrogante, si evince, ictu oculi, che la condizione dettata dalla «Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna» (detta 1a Convenzione di Ginevra del 1949) affinché il personale della Società italiana di Croce rossa possa godere delle guarentigie previste dalla stessa Convenzione è quella di sottoporre alle leggi e ai regolamenti militari tale personale;

all'articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo, si può leggere: «Il Corpo Militare Volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo;

la non assoggettabilità appare di carattere generale; non si fa quindi una distinzione particolare per i periodi di richiamo in servizio, cosa che invece veniva fatta negli articoli 1653 e 1654 (per i periodi non in servizio, limitatamente al personale direttivo) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), e che avvalorerebbe l'ipotesi di una modifica ordinamentale in tal senso. Sembrerebbe, quindi, dal tenore letterale della norma, che agli appartenenti al Corpo militare volontario vengano applicate sempre e soltanto (anche se richiamati in servizio) le disposizioni relative alla categoria del congedo. Ciò sarebbe anche avvalorato dal fatto che tale personale, se viene richiamato in servizio, non cessa (ovviamente) di appartenere a tale «ruolo unico»;

appare quindi di notevole importanza chiarire, ed eventualmente modificare, la norma sopra richiamata, per le notevoli ripercussioni che essa può avere a livello di 1a Convenzione di Ginevra del 1949;


analoga cautela pare ravvisarsi anche per il personale del Corpo delle infermiere volontarie;


all'articolo 1729 del Codice dell'ordinamento militare si prescrive che «Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626»;

purtroppo l'articolo 1626 parla della generalità del Corpo speciale volontario della Croce rossa italiana, e non in particolare del personale direttivo. Probabilmente ciò deriva dal fatto che, all'articolo 1 del regio-decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante il «Regolamento per il Corpo delle Infermiere volontarie della Croce rossa Italiana» veniva affermato che «Le appartenenti al Corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1 del regio-decreto 10 febbraio 1936 n. 484, relativo al personale mobilitabile della Croce rossa Italiana;

l'assimilazione di rango al personale direttivo del Corpo militare volontario non si pensa possa essere interpretato, neanche estensivamente, con l'assegnazione del medesimo stato giuridico;

sono due concetti molto diversi: le IIVV della Croce rossa Italiana sono state assimilate di rango agli ufficiali per assegnare loro una maggiore considerazione e tutela, in tempi in cui le differenze di genere nella società erano molto marcate; altra cosa è l'assimilazione (se di «assimilazione» si possa poi parlare) allo stato giuridico di militare;

sarebbe, quindi, molto opportuno verificare ed eventualmente aggiornare le disposizioni anche per i due Corpi di infermiere volontarie;

il tutto per fare estrema chiarezza in un ambito che, specialmente in caso di conflitto o di grave crisi internazionale, non deve in alcun modo dar adito a dubbi interpretativi, per la sicurezza del personale volontario impiegato;

una delucidazione appare necessaria riguardo ai cappellani dell'ex Corpo militare della Croce rossa italiana, in quanto se si osserva l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si legge: «Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 1, è costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonché della categoria del personale di assistenza»;

se ne deduce che tale personale dell'assistenza spirituale fa parte del personale direttivo del Corpo militare. Non ritrovandolo fra le categorie rimaste (al pari degli ufficiali contabili), se ne deduce che gli stessi non possano essere iscritti nel nuovo ruolo unico previsto dal qui sopra riportato articolo 5;

è da considerarsi il fatto che nel citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 a far data dall'entrata in vigore del decreto il personale militare in servizio attivo viene «smilitarizzato» essendo assorbito tra il personale civile dell'ente/associazione è quindi evidente l'intento di «smantellare il Corpo» -:


quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per affrontare le questioni sollevate in premessa;


se risponda al vero che l'assistenza spirituale nel nuovo Corpo militare volontario non potrà più essere svolta, costituendo un indubbio precedente di personale afferente (seppur indirettamente) alle Forze armate sfornito di assistenza spirituale. (4-18574)

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