Al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della
salute, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle
finanze.
Per sapere premesso che:
Il contratto di lavoro a tempo determinato, o contratto a
termine, costituisce una vera e propria forma di assunzione del
lavoratore, che si differenzia dalla formula a tempo indeterminato per
avere una scadenza temporale. Nato più come eccezione, che come regola,
per andare incontro alle esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, è
diventata una delle tipologie contrattuali più diffuse;
i datori possono ricorrervi solo per ragioni specifiche:
a) tecniche, ad esempio bisogno di personale con qualifiche non presenti tra i dipendenti dell'azienda;
b) produttive ed organizzative, ad esempio a seguito di temporanei picchi di richiesta da parte del mercato, o per lavori stagionali;
c) sostitutive, nei confronti di dipendenti in ferie o in maternità;
il ricorso a tale tipo di contratto non è consentito, invece,
nelle unità produttive in cassa integrazione ordinaria o dove ci sono
stati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, salvo che non
sia specificato diversamente negli accordi sindacali;
anche le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ai contratti
a tempo determinato, ma solo per rispondere ad esigenze di carattere
temporaneo ed eccezionale;
il contratto a tempo determinato non può avere una durata
superiore ai 3 anni, ad eccezione dei contratti per i dirigenti, che può
durare fino a 5 anni e può essere prorogato una sola volta, a patto che
la proroga sia riferibile a ragioni oggettive (le stesse che possono
giustificare il tempo determinato) e alla stessa attività lavorativa per
la quale il contratto a termine è stato inizialmente stipulato. Se il
rapporto di lavoro prosegue dopo lo scadere del termine, il datore ha
l'obbligo di corrispondere al lavoratore, per ogni giornata di
prosecuzione, una maggiorazione della retribuzione pari al 20 percento,
fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno
ulteriore;
a determinate condizioni, si verifica automaticamente la conversione a tempo indeterminato del rapporto stesso:
a) se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza;
b) se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza;
a) se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza;
b) se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza;
in base al «Collegato Lavoro» (Legge n. 183 del 2010), il
lavoratore che intende contestare la legittimità del termine apposto al
proprio contratto di lavoro è tenuto a impugnarlo entro 60 giorni dalla
scadenza del contratto stesso, a pena di decadenza del diritto ad agire;
la Croce rossa italiana ha tra i suoi dipendenti un rilevante
numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
il cui termine risulterebbe essere stato superato senza che il datore
abbia provveduto alla loro stabilizzazione o gli abbia corrisposto le
dovute maggiorazioni della retribuzione previste dagli accordi
collettivi di lavoro o dalla normativa vigente;
consta agli interroganti che il contenzioso in materia del
rapporto di lavoro, promosso nel tempo dai dipendenti e dalle
organizzazioni sindacali di categoria della croce rossa Italiana abbia
raggiunto livelli preoccupanti e che le sentenze di condanna a carico
dell'amministrazione soccombente rappresentino quasi la totalità dei
giudizi promossi e che esse non siano state integralmente eseguite,
ovvero lo siano state a seguito della nomina giudiziale del commissario ad acta –:
se i fatti in premessa corrispondano al vero e in tale caso quali
siano le ragioni della mancata stabilizzazione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato che siano proseguiti senza soluzione di continuità
oltre il termine in premessa e le ragioni del mancato pagamento delle
maggiorazioni economiche spettanti ai lavoratori della Croce rossa
italiana;
quante siano state le cause promosse negli ultimi 10 anni contro
la Croce rossa italiana, quante quelle in cui la parte citata in
giudizio sia risultata soccombente e quante le sentenze che siano state
integralmente eseguite;
a quanto ammonti complessivamente l'eventuale danno alle casse
dello Stato cagionato dall'inadempienza della Croce rossa in
applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro e quali
immediate azioni per il suo integrale ristoro da parte dei responsabili
siano state poste in essere;
quali immediate azioni intendano avviare per dare puntuale
applicazione alla vigente normativa in materia di lavoro dipendente
nell'ambito dell'amministrazione della Croce rossa italiana. (4-17076)
Nessun commento:
Posta un commento