REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 1109 del 2013, integrato da motivi
aggiunti, proposto da Andrea Caiazzo, Ricotta Luigi, Antonini Roberto,
Mancini Claudio, Mascia Efisio, Scano Pierpaolo, Camagni Orazio Aurelio,
Cirincione Mario, Coco Alfio, Berardi Aldo, Provenzano Salvatore, Mosca
Salvatore, Minore Ignazio, Passerini Massimo, Ferri Carlo, Solazzo
Roberto, Pucci Armando, Valentini Bernardino, Picarelli Vittorio,
Illiano Aldo, Dalla Valentina Renzo, Pani Fedele, Arca Antonio Michele,
Diana Antonello, Piras Antonino, Etzi Sergio, Spatola Giovanni, Iadevaia
Angelo, Serva Domenico, Gallo Paolo, Fidanza Lucio, Martini Tonino,
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Polini, Marco Valerio
Santonocito, Laura Angelisanti, con domicilio eletto presso Laura
Angelisanti in Roma, via Etruria, 65;
contro
C.R.I.
- Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
dell’ordinanza
commissariale n. 394/2012 del 22.8.2012, con la quale il Commissario
Straordinario p.t. ha annullato le precedenti ordinanze commissariali
del 17/03/2013 e 227 del 4/05/2005 e ha disposto la ricostruzione
economico-giuridica della carriera degli odierni ricorrenti e il
conseguente recupero delle somme a suo tempo corrisposte agli stessi;
della
nota prot. 61479 del 30/10/2012 con la quale, a seguito della suddetta
ordinanza, è stata effettuata la “ricostruzione economica di carriera
del personale interessato dall’ordinanza commissariale n. 394/2012 nei
confronti degli odierni ricorrenti;
dei
provvedimenti del 23/11/2012 con i quali è stato disposto il recupero
delle somme “da recuperare a seguito del re inquadramento giuridico ed
economico” calcolate a seguito del suddetto prot. n. 61479 del
30/10/2012 nei confronti di ognuno dei ricorrenti;
nonché con i motivi aggiunti, depositati in data 20 marzo 2013, per l’annullamento:
della Circolare Is-CRI/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi brevetti di inquadramento giuridico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CRI - Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Emanuela
Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
ricorso notificato il 21 gennaio 2013, i ricorrenti indicati in
epigrafe, tutti sottufficiali in servizio o in congedo presso la Croce
Rossa Italiana, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti in
epigrafe, in forza dei quali la C.R.I. ha provveduto, a seguito di
ricostruzione della carriera militare ed all’annullamento di indebiti
pregressi inquadramenti, a richiedere ai medesimi ricorrenti la
restituzione delle somme a titolo di recupero per gli emolumenti
indebitamente versatigli negli anni che vanno dal 1994 sino al 2002.
I
ricorrenti deducono l’illegittimità della procedura di recupero delle
somme erogategli, che contestano, in primo luogo, eccependo la
prescrizione ultradecennale in quanto nei provvedimenti di recupero del
23/11/2012 e del 04/12/2012 le somme richieste vanno dal 1994 fino al
2012, oltre che per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà rispetto a precedenti giurisprudenziali in ordine al recupero delle somme al lordo e non al netto;
2) Eccesso di potere per errore sul presupposto e difetto di congrua istruttoria;
3) Violazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 17/10/2005;
4)
Violazione dell’art. 21 nonies legge 7/8/1990 n. 241 come modificato
dalla legge 15/2005 violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36
e dell’art. 2126 c.c.;
5) Incompetenza funzionale.
Sulla
scorta di tali motivi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa
sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati, oltre alla
declaratoria dell’intervenuta prescrizione e che nulla è dovuto alla
C.R.I. dai ricorrenti, nonché la condanna della medesima amministrazione
alla restituzione di quanto nelle more del giudizio eventualmente
trattenuto.
3. La C.R.I. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con memorie in cui sostiene la infondatezza del ricorso.
Con
ordinanza n. 1081/2013 è stata respinta l’istanza cautelare proposta
dai ricorrenti; con esito sovvertito in grado di appello dal Consiglio
di Stato con ordinanza n. 2387/2013, sulla base del rilevato pregiudizio
a carico dei ricorrenti.
4. Con motivi aggiunti
notificati in data 25/02/2013 i ricorrenti impugnano anche la Circolare
Is-C.R.I/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi
brevetti di inquadramento giuridico, che assumono non essergli mai stata
notificata o comunicata e di cui sarebbero venuti a conoscenza solo
all’atto della notifica del relativo brevetto contenente una nuova
decorrenza della promozione a Maresciallo Maggiore in date comprese tra
il 28/12/2012 e il 15/01/2013. I ricorrenti lamentano in via derivata i
medesimi motivi di illegittimità già dedotti con il ricorso principale.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.
Con il ricorso in epigrafe, i sottoufficiali del Corpo Militare della
Croce Rossa Italiana specificati in epigrafe, chiedono l’annullamento
dei provvedimenti con cui il Corpo di appartenenza ha proceduto al
recupero coattivo di somme indebitamente erogategli dal 1994 sino al
2012.
Il ricorso è in parte fondato e và
parzialmente accolto, sotto il profilo del primo motivo, assorbente
rispetto alle altre censure, perché incidente sulla ripetibilità del
credito, con il quale i ricorrenti deduco l’intervenuta prescrizione del
credito da indebito oggettivo vantato dall’Amministrazione.
I
provvedimenti di recupero delle somme indebitamente corrisposte sono
del 23.11.2012 e del 04.12.2012: pertanto le somme richieste per quanto
riguarda il periodo che va dal 1994 al 31/12/2001 sono prescritte.
Per
quanto concerne il periodo che va dal 24/11/2002 al 31/12/2002 nonché
quello che va dal 05/12/2002 al 31/12/2002 (essendo incontestato che la
C.R.I. ha, per la prima volta, provveduto a ripetere l’indebito
oggettivo verso i ricorrenti con note individuali del 23 novembre 2012 o
del 04/12/2012) l’amministrazione era ancora nel diritto di riottenerle
indietro al momento della emanazione dei rispettivi provvedimenti di
recupero sopra citati.
2. Ne consegue che il
credito per indebito azionato dall’Amministrazione risultava, al momento
della ripetizione, per la gran parte del periodo richiesto, prescritto.
Infatti
l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte dal pubblico
dipendente da parte della P. A. è soggetta all'ordinaria prescrizione
decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26.6.2013, n.
3503), il cui decorso si era ampiamente compiuto alla data in cui sono
stati notificati ai ricorrenti gli atti con cui l’Amministrazione ha
proceduto alla ripetizione dell’indebito.
Non osta a
tale conclusione l’art. 3 del R. D. 295/1939, a tenore del quale, ove
risulti effettuato il pagamento di somma prescritta da parte
dell’Amministrazione, questa non ha facoltà di rinunciare alla
prescrizione ed alla relativa eccezione.
La norma,
infatti, si limita a prevedere l’obbligo dell’Amministrazione di
procedere all’azione di recupero anche se il suo credito da indebito
verso il dipendente sia già prescritto, senza la facoltà che l’art. 2937
c.c. conferisce a chi possa disporre validamente del diritto: pertanto,
la disposizione del 1939 risulta coerente con la norma codicistica
appena citata, in quanto entrambe confermano l’impossibilità di
rinunziare a crediti di cui non si abbia la disponibilità.
Tutto
ciò, peraltro, non significa che al privato accipiens non sia data
l’eccezione di prescrizione dell’indebito per cui l’Amministrazione è
tenuta ad agire.
L’art. 3, piuttosto, risulta
coerente anche con la generale disposizione dell’art. 2938 c.c., per cui
la prescrizione non è rilevabile d’ufficio: l’Amministrazione non può
quindi rinunziarvi, ma rimane soggetta alla facoltà dell’accipiens di
sollevare la relativa eccezione; ove ciò accada, e la prescrizione sia
compiuta senza valide cause interruttive, il credito da indebito dovrà
dichiararsi prescritto, come è, almeno per la gran parte del credito
vantato dall’amministrazione, avvenuto nel caso in esame.
3.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, ed il credito
da indebito dell’Amministrazione verso i ricorrenti devono essere
dichiarato parzialmente prescritto, con il conseguente parziale
annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Quanto alla parte sulla quale non opera la prescrizione, il ricorso è infondato.
Per
quanto concerne, infatti, il motivo riguardante il principio di
affidamento e la buona fede dei soggetti che hanno percepito l’indebita
erogazione, la giurisprudenza concorde, da cui questo Collegio non ha
motivo di discostarsi, ritiene irrilevanti tali elementi ai fini dell’an
del recupero delle somme indebitamente corrisposte (Cons. Stato Sez.
VI, 4.5.1999 n. 574, Cons. Stato n. 0145/2002 che cita C.G.A.R.S., Sez.
Giur., 26.02.1998 n. 95), in quanto rileva sempre la doverosità del
recupero dell’indebito da parte dell’amministrazione, laddove la buona
fede dell’accipiens rileva semmai solo ai fini delle modalità del
recupero, che deve essere equamente rateizzato e non deve incidere in
modo eccessivamente gravoso sulle esigenze e sul tenore di vita del
dipendente.
Per quanto concerne la censura relativa
all’interesse pubblico e al difetto di motivazione, esse sono infondate
– sempre quanto alla parte non prescritta del credito della P.A. -
poiché, per quanto concerne l’interesse pubblico, i provvedimenti di
recupero costituiscono necessariamente estrinsecazione dell’interesse
pubblico, che pertanto è “in re ipsa” e non richiedono, pertanto, una
specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti che sono
naturalmente recessivi, poiché si tratta di recupero di un indebito, per
cui l’interesse della pubblica amministrazione è, in tal caso,
prevalente, senza necessità di particolari esplicitazioni.
Pertanto,
sulla parte dell’indebito su cui non opera la prescrizione (dal
24/11/2002 al 31/12/2002 nonché dal 05/12/2002 al 31/12/2002), il
ricorso deve essere respinto.
5. I motivi aggiunti
seguono la sorte del ricorso principale in quanto, a mezzo di essi, i
ricorrenti non hanno proposto specifiche censure avverso il
provvedimento ivi impugnato, ma si sono limitati a richiamare in modo
derivato le censure dedotte con il ricorso principale.
6.
In ragione di tanto, non sussistendo dubbi sulla natura indebita dei
pagamenti oggetto del giudizio (anche se in parte prescritti), le spese
possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in
epigrafe proposti, li accoglie in parte, nei sensi di cui in
motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in parte
qua.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 19 e 21 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
La sentenza ....