STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

martedì 24 luglio 2012

Croce Rossa, interrogazione sui contratti di lavoro e sperpero


Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze
Per sapere  premesso che: 

 Il contratto di lavoro a tempo determinato, o contratto a termine, costituisce una vera e propria forma di assunzione del lavoratore, che si differenzia dalla formula a tempo indeterminato per avere una scadenza temporale. Nato più come eccezione, che come regola, per andare incontro alle esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, è diventata una delle tipologie contrattuali più diffuse; 

 i datori possono ricorrervi solo per ragioni specifiche: 

    a) tecniche, ad esempio bisogno di personale con qualifiche non presenti tra i dipendenti dell'azienda; 

    b) produttive ed organizzative, ad esempio a seguito di temporanei picchi di richiesta da parte del mercato, o per lavori stagionali; 

    c) sostitutive, nei confronti di dipendenti in ferie o in maternità; 

il ricorso a tale tipo di contratto non è consentito, invece, nelle unità produttive in cassa integrazione ordinaria o dove ci sono stati licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti, salvo che non sia specificato diversamente negli accordi sindacali;

anche le pubbliche amministrazioni possono ricorrere ai contratti a tempo determinato, ma solo per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;

il contratto a tempo determinato non può avere una durata superiore ai 3 anni, ad eccezione dei contratti per i dirigenti, che può durare fino a 5 anni e può essere prorogato una sola volta, a patto che la proroga sia riferibile a ragioni oggettive (le stesse che possono giustificare il tempo determinato) e alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a termine è stato inizialmente stipulato. Se il rapporto di lavoro prosegue dopo lo scadere del termine, il datore ha l'obbligo di corrispondere al lavoratore, per ogni giornata di prosecuzione, una maggiorazione della retribuzione pari al 20 percento, fino al decimo giorno successivo, e pari al 40 per cento per ogni giorno ulteriore;

a determinate condizioni, si verifica automaticamente la conversione a tempo indeterminato del rapporto stesso:
    a) se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il ventesimo giorno dopo la scadenza;
    b) se il contratto è di durata pari o superiore a 6 mesi, la conversione si verifica quando il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno dopo la scadenza; 

in base al «Collegato Lavoro» (Legge n. 183 del 2010), il lavoratore che intende contestare la legittimità del termine apposto al proprio contratto di lavoro è tenuto a impugnarlo entro 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso, a pena di decadenza del diritto ad agire;

la Croce rossa italiana ha tra i suoi dipendenti un rilevante numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato il cui termine risulterebbe essere stato superato senza che il datore abbia provveduto alla loro stabilizzazione o gli abbia corrisposto le dovute maggiorazioni della retribuzione previste dagli accordi collettivi di lavoro o dalla normativa vigente;

consta agli interroganti che il contenzioso in materia del rapporto di lavoro, promosso nel tempo dai dipendenti e dalle organizzazioni sindacali di categoria della croce rossa Italiana abbia raggiunto livelli preoccupanti e che le sentenze di condanna a carico dell'amministrazione soccombente rappresentino quasi la totalità dei giudizi promossi e che esse non siano state integralmente eseguite, ovvero lo siano state a seguito della nomina giudiziale del commissario ad acta –: 

se i fatti in premessa corrispondano al vero e in tale caso quali siano le ragioni della mancata stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato che siano proseguiti senza soluzione di continuità oltre il termine in premessa e le ragioni del mancato pagamento delle maggiorazioni economiche spettanti ai lavoratori della Croce rossa italiana;

quante siano state le cause promosse negli ultimi 10 anni contro la Croce rossa italiana, quante quelle in cui la parte citata in giudizio sia risultata soccombente e quante le sentenze che siano state integralmente eseguite;

a quanto ammonti complessivamente l'eventuale danno alle casse dello Stato cagionato dall'inadempienza della Croce rossa in applicazione delle normative vigenti in materia di lavoro e quali immediate azioni per il suo integrale ristoro da parte dei responsabili siano state poste in essere;

quali immediate azioni intendano avviare per dare puntuale applicazione alla vigente normativa in materia di lavoro dipendente nell'ambito dell'amministrazione della Croce rossa italiana. (4-17076)

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