Perduca
e Poretti
su iniziativa del Pdm.
Emendamento
Articolo 4
Al comma 2, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:
« «b-bis)
dopo l’articolo 1626 è aggiunto il seguente: «1626 – bis. 1. Il
personale di cui agli articoli 1626 e 1729, comunque in servizio alla data del
30 settembre 2012, confluisce previo accertamento dell’idoneità al servizio,
nel ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliario delle Forze armate, posto
alle dirette dipendenze del Ministro della difesa, con il grado o la qualifica rivestiti
alla predetta data.
2. il personale militare del corpo speciale volontario della Croce Rossa,
ausiliario delle Forze armate, richiamato in servizio alla data del 30
settembre 2012, che abbia svolto servizio per un periodo continuativo, pari o
superiore a 3 anni, senza soluzione di
continuità, in possesso dei requisiti stabiliti con apposito decreto del
Ministro della difesa, transita nel ruolo unico speciale a esaurimento, con il
grado posseduto alla predetta data e segue nel ruolo l’ultimo militare in
servizio continuativo con il medesimo grado gerarchico.
3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge il Ministro della difesa con proprio decreto stabilisce:
a)
le modalità e
i criteri di formazione del ruolo unico speciale ad esaurimento di cui al comma
uno;
b)
le modalità e
i criteri di accertamento dell’idoneità al servizio e di iscrizione nel ruolo
unico speciale ad esaurimento degli appartenenti al Corpo militare della Croce
rossa alla data del 30 settembre 2012;
c)
i compiti del
personale del ruolo unico speciale a esaurimento, ausiliari alla sanità militare.»
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