La legge 104/1992
dopo la svolta del Consiglio di Stato.
Istruzioni per l'uso
Non sono ancora trascorsi due mesi dalla pubblicazione della storica decisione n. 4047/2012 con la quale il Consiglio di Stato, rimangiandosi un proprio precedente orientamento giurisprudenziale illogico ed errato, ha definitivamente affermato l'applicabilità della "nuova" legge n. 104/1992 (quella, cioè, risultante dalla modifica apportata dalla legge n. 183/2010) anche a militari e forze dell'ordine.
Da tale decisione sono, poi, scaturite numerose pronunce conformi che
fanno ormai ritenere irreversibile la scelta ermeneutica adottata.
Mi permetto, ancora una volta, di sottolineare la rilevanza non solo
giuridica, ma morale della sentenza in esame, avendo essa riconosciuto
la parità di diritti tra i cittadini in uniforme e gli altri ed avendo
mandato in soffitta, salvo nuovi non improbabili blitz legislativi della
nostra becera classe politica, la famigerata specificità dei lavoratori
del comparto sicurezza e difesa, tanto acclamata dai Cocer dell'epoca
quanto letale e liberticida per i diretti interessati.
Molto importante è altresì rilevare che tale risultato è stato
conquistato non solo a colpi di carte bollate, ma tramite lo sforzo personale
di quei coraggiosi militari e poliziotti che sono scesi in piazza a
manifestare proprio davanti al Consiglio di Stato urlando lo slogan "non
siamo cittadini di serie B". Ovviamente, spiace osservare che la
maggior parte dei beneficiari della legge sia rimasta a casa ad
osservare i pochi altruisti che, senza ricavarne un diretto vantaggio
professionale, si sono sacrificati ed hanno lottato anche in nome e per
conto loro. Ma questo è un altro discorso.
Tanto premesso, mi giunge sempre più spesso notizia che le
amministrazioni ancora non intendano arrendersi ad applicare
correttamente la legge e che, più o meno espressamente, abbiano deciso
di non tener conto della predetta decisione del Consiglio di Stato.
Non solo. Le menti raffinatissime delle competenti direzioni generali
hanno inventato lo stratagemma (francamente risibile) di dichiarare
irricevibili le domande di trasferimento mancanti dei requisiti di
continuità e di esclusività dell'assistenza, piuttosto che rigettarle,
pensando così di ovviare al sicuro accoglimento di un ricorso al TAR. Ma
anche tale desolante azione amministrativa, che rafforza la convinzione
per cui una minoranza di militari e poliziotti lavorino ogni giorno al
solo fine di rendere difficile la vita ai propri colleghi, è illegittima
e può essere giudiziariamente sanzionata.
Quindi, al precipuo fine di tracciare le essenziali linee guida della
materia e di rispondere alle numerose richieste di chiarimenti
pervenutemi in questi mesi, espongo di seguito una sintetica
illustrazione dei punti chiave della materia.
A chi si applica la legge. Il Consiglio di Stato ha
chiarito che la legge n. 104/1992, ed in particolare l'articolo 33, così
come modificato dall'articolo 24 della legge n. 183/2010, si applicano
anche ai militari, alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco. Il
principio di specificità delineato dall'articolo 19 della legge n.
183/2010 non è ostativo all'applicazione diretta della legge.
Volontari in ferma prefissata. La legge n. 104/1992,
contrariamente a quanto spesso sostenuto (a voce) dagli organi di
vertice, si applica anche al personale non ancora transitato al servizio
permanente, quindi possono beneficiarne anche i volontari in ferma
prefissata.
Applicabilità immediata. La nuova legge 104/1992 è
di immediata applicabilità. Pertanto, è irrilevante e non opponibile
agli interessati che le rispettive amministrazioni non abbiano ancora
provveduto a pubblicare circolari esplicative in materia. Chi si trova
nelle condizioni di beneficiare dell'articolo 33 della legge 104/1992
(trasferimento di sede o permessi mensili) può presentare istanza ed i
superiori hanno l'obbligo di riceverla e di evaderla.
Continuità ed esclusività. Come ha chiarito il
Consiglio di Stato, il trasferimento di sede ed i permessi mensili
spettano anche a colui che abbia altri parenti astrattamente idonei e
disponibili ad assistere il congiunto disabile. Nemmeno è più necessario
che il rapporto di assistenza sia già in atto, ben essendo possibile
instaurarlo ex novo. L'unica condizione richiesta è che nessun altro
parente fruisca già dei benefici in esame.
Gravità. Presupposto della concessione dei benefici
in esame è che il congiunto sia stato dichiarato handicappato "in
condizione di gravità", ai senso dell'articolo 3, comma 3, della legge
n. 104/1992.
Organico. L'unica obiezione legittimamente
opponibile dal'Amministrazione è la carenza di organico. Ovviamente, a
tale obiezione deve corrispondere la realtà ed è quindi illegittimo
l'eventuale diniego così motivato, ma contraddetto da trasferimenti di
altri militari nella medesima sede di servizio.
Rifiuto di ricezione dell'istanza. Incorre nel reato
di omissione di atti d'ufficio il superiore che rifiuta di ricevere e
di inoltrare superiormente l'istanza di trasferimento o di godimento dei
permessi mensili adducendo la mancata allegazione dell'elenco dei
parenti del richiedente con l'indicazione delle ragioni per cui i
medesimi non possono occuparsi del disabile. Il Consiglio di Stato,
infatti, ha chiarito che non è più vigente il requisito
dell'esclusività. Pertanto, il superiore che, entro trenta giorni dalla
richiesta scritta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo
ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2 milioni di lire.
Siffatto rifiuto dell'istanza per asserita incompletezza dell'istanza è
poi impugnabile al TAR entro 60 giorni dalla sua notifica.
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