STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

venerdì 10 agosto 2012

Croce Rossa.. Differimento di termine per l'esercizio della Delega Legislativa



Socio attivo CRI  F. Catapano
 DIFFERIMENTO DI TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA La legge 7 agosto 2012 , n. 131 ( promulgata dal Presidente della Repubblica ) di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, reca misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. (12G0151).
L’art. 1 comma 2 recita: “Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n.14, e'differito al 30 settembre 2012.”

Lo schema dell’Atto del Governo, sottoposto a parere parlamentare ( Atto Camera dei Deputati n. 491), è composto di 8 articoli così titolati: 
  • Art. 1 ( Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana); 
  • Art. 2 ( Riordino della CRI fino alla liquidazione) ;
    Art. 3 (Disposizioni sui tempi e sulle modalità di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2); 
  • Art. 4 ( Patrimonio ); 
  • Art. 5 ( Corpi militari ausiliari delle Forze armate ); 
  • Art. 6 ( Personale ); 
  • Art. 7 ( Modalità di vigilanza sulla CRI e sull’Ente); 
  • Art. 8 ( Norme transitorie e finali ). 
Malgrado una attenta lettura dell’atto di Governo non si riesce ad individuare negli articoli citati disposizioni, che per la materia che trattano, possano connettersi con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei VV.F ovvero con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile “ nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze “. Secondo il diritto costituzionale ( vedasi qualsiasi manuale ) in sede di promulgazione delle leggi il Presidente è tenuto a svolgere un controllo di costituzionalità e di merito ed ha il potere di rinviare la deliberazione alle Camere per un riesame. 
Forse è sfuggito agli Uffici della Presidenza della Repubblica di verificare se effettivamente esiste una connessione per materia tra gli atti normativi su citati.

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