Interrogazione a risposta scritta 4-16610
presentata da
MAURIZIO TURCO
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650
giovedì 14 giugno 2012, seduta n.650
MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI,
MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della salute, al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
la Croce rossa italiana (C.R.I), ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, ha ad ogni effetto di legge
qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa
e giuridica degli enti pubblici;
la natura giuridica pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello statuto dell'Associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97;
per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate il cui personale è disciplinato dal libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari;
risulta all'interrogante che il tenente colonnello del Corpo militare della Croce rossa italiana, Antonello Reali, trasferito d'autorità dall'area ausiliaria delle Forze armate, all'area servizi civili d'istituto con ordinanza commissariale 0652-10 del 23 dicembre 2011, adottata dal commissario straordinario della Croce rossa italiana, ha proposto ricorso presso il tribunale amministrativo regionale per l'Umbria che definitivamente pronunciandosi sull'affare, con la sentenza 188/2012, lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando l'amministrazione della Croce rossa italiana al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro duemila per le spese di giudizio;
le puntuali, circostanziate e reiterate considerazioni del comitato regionale, a cui era destinato l'ufficiale superiore, peraltro coerenti con quanto indicato nelle note dell'ufficio contenzioso personale militare, non hanno trovato, come esposto nella sentenza, motivata confutazione da parte del comitato centrale della Croce rossa italiana;
tra l'altro gli incarichi affidati all'ufficiale in un primo momento, sono stati revocati dallo stesso direttore regionale, «al fine di non incorrere in eventuali danni erariali per mancato idoneo collocamento dell'Ufficiale»;
la sentenza è stata regolarmente depositata secondo le normative vigenti e indirizzata al commissario straordinario della Croce rossa italiana che a distanza di tempo, a quanto consta agli interroganti non ha ancora eseguito quanto deciso dal tribunale amministrativo in data 18 maggio 2012;
agli interroganti appare necessario dare immediata attuazione alla sentenza citata, anche al fine di non sperperare inutilmente altro denaro pubblico ed evitare le ulteriori spese che potrebbero gravare sull'amministrazione inadempiente qualora il ricorrente vittorioso richiedesse al medesimo giudice di disporre l'ottemperanza del giudicato mediante l'intervento del commissario ad acta -:
quali immediate iniziative intendano assumere in merito. (4-16610)
la natura giuridica pubblica è espressamente richiamata anche dall'articolo 5 dello statuto dell'Associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97;
per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale la Croce rossa italiana dispone di un Corpo militare, ausiliario delle Forze armate il cui personale è disciplinato dal libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari;
risulta all'interrogante che il tenente colonnello del Corpo militare della Croce rossa italiana, Antonello Reali, trasferito d'autorità dall'area ausiliaria delle Forze armate, all'area servizi civili d'istituto con ordinanza commissariale 0652-10 del 23 dicembre 2011, adottata dal commissario straordinario della Croce rossa italiana, ha proposto ricorso presso il tribunale amministrativo regionale per l'Umbria che definitivamente pronunciandosi sull'affare, con la sentenza 188/2012, lo ha accolto e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando l'amministrazione della Croce rossa italiana al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro duemila per le spese di giudizio;
le puntuali, circostanziate e reiterate considerazioni del comitato regionale, a cui era destinato l'ufficiale superiore, peraltro coerenti con quanto indicato nelle note dell'ufficio contenzioso personale militare, non hanno trovato, come esposto nella sentenza, motivata confutazione da parte del comitato centrale della Croce rossa italiana;
tra l'altro gli incarichi affidati all'ufficiale in un primo momento, sono stati revocati dallo stesso direttore regionale, «al fine di non incorrere in eventuali danni erariali per mancato idoneo collocamento dell'Ufficiale»;
la sentenza è stata regolarmente depositata secondo le normative vigenti e indirizzata al commissario straordinario della Croce rossa italiana che a distanza di tempo, a quanto consta agli interroganti non ha ancora eseguito quanto deciso dal tribunale amministrativo in data 18 maggio 2012;
agli interroganti appare necessario dare immediata attuazione alla sentenza citata, anche al fine di non sperperare inutilmente altro denaro pubblico ed evitare le ulteriori spese che potrebbero gravare sull'amministrazione inadempiente qualora il ricorrente vittorioso richiedesse al medesimo giudice di disporre l'ottemperanza del giudicato mediante l'intervento del commissario ad acta -:
quali immediate iniziative intendano assumere in merito. (4-16610)
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