STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

lunedì 7 aprile 2014

Mi è semblato di vedele un gatto !!




REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2014, proposto da:

Aniello Leonardo Caracciolo,
 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Laurenza, 
 con domicilio eletto presso Carmela Auriemma in Roma, viale Parioli, 93;
 
contro Cri - Croce Rossa Italiana;  nei confronti di Associazione Italiana della Croce Rossa;  
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, determinazione direttoriale n. 101 del 27.12.13 con la quale si delegano i direttori regionali a nome e per conto della croce rossa italiana agli adempimenti di cui alla circolare prot. 74940 del 18.12.2013 relativi al personale ed alla cassa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
 incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il differimento della privatizzazione appare interessare, secondo un interpretazione letterale nonché ancorata a canoni di logicità e coerenza, anche i comitati locali e provinciali di cui all’art.1 bis del D.Lgs. n.178 del 2012 (introdotto ex art.4, comma 10 ter del D.L. n.101 del 2013, in Legge n.125 del 2013), per effetto dell’art.4, comma 10 quater del predetto D.L.;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.55 c.p.a.;
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto: 

a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.
L’ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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