mercoledì 30 aprile 2014

La Camera si Interroga.......



........dalla fine del 2013 si trascina in modo confuso 
la disputa sulla data della trasformazione 
dei comitati locali e provinciali; 

all'inizio del mese di aprile 2014 si è svolto l'ennesimo...




  Atto Camera  
Interrogazione a risposta scritta 4-04658 
presentato da GRIMOLDI  Paolo 
testo di Lunedì 28 aprile 2014, seduta n. 219 

 GRIMOLDI
. — Al Ministro della salute . — 

Per sapere – premesso che:  
 
Dalla fine del 2013 si trascina in modo confuso la disputa sulla data della trasformazione dei comitati locali e provinciali;   

All'inizio del mese di aprile 2014 si è svolto l'ennesimo incontro al Ministero della salute sulla privatizzazione della Croce rossa e sull'interpretazione da parte dei sindacati dell'anticipazione delle procedure ad avviso dell'interrogante di dubbia legittimità;   

Come è noto il nodo è legale, riguarda gli effetti della privatizzazione, disciplinata dal decreto-legge n. 101 del 2013, che indicava il 2014 come data d'inizio della trasformazione dei comitati locali e provinciali sulla base di un articolo inserito dal decreto legislativo n. 178 del 2012. La suddetta normativa però è stata modificata inserendo il 2015 in ogni punto in cui era scritto 2014;  

I sindacati sottolineano che «tutto deve essere rinviato al 2015. Ma la privatizzazione è già iniziata; 
  
Per circa 300 persone è già scattata la riduzione del 30 per cento del salario dovuta all'applicazione unilaterale del nuovo contratto Anpas scelto per gestire la nuova fase, quella privatistica, mentre la Croce rossa continua a guadagnare le stesse cifre sulle convenzioni in essere. Inoltre, senza le previste norme di raccordo, e con il totale disimpegno della Croce rossa nazionale, non ci sarebbe alcuna garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali;   

Nell'incontro tenutosi alle rassicurazioni avute si è contrapposto l'intervento del Ministero dove viene ribadita «la piena legittimità dell'operato di Croce Rossa posto in essere fino ad oggi in ordine all'applicazione del nuovo contratto collettivo. La Croce Rossa Italiana continuerà a rispettare la legge come ha sempre fatto e a salvaguardare i livelli occupazionali. La nota del Ministero ribadisce come legittima attribuzione dei Presidenti dei Comitati privatizzati l'individuazione della data di decorrenza del contratto Anpas –:  

Se il Ministro sia a conoscenza della situazione e intenda intervenire predisponendo una iniziativa normativa per regolamentare i rapporti con i comitati privatizzati, attivandosi con immediatezza nei confronti della Croce Rossa per sospendere gli atti già assunti e ripristinare la situazione precedente al 31 marzo.  

 (4-04658)

mercoledì 23 aprile 2014

Si DIFFIDA la Croce Rossa ........





   S I     D I F F I D A












...... S I   C O M U N I C A 
 





E   S I   A T T E N D E





venerdì 18 aprile 2014

E puntualmente si accolgono i ricorsi !!!!!



17 aprile 2014 - 
Il Consiglio di Stato accoglie 
le istanze cautelari di alcuni militari della Cri richiamati.






Il Consiglio di Stato con l'Ordinanza dell' 8 aprile 2014 accoglie l'istanza cautelare presentata da alcuni militari della Cri richiamati e sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Di seguito l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1536 del 2014:


Di seguito l'Ordinanza del Consiglio di Stato n.1537 del 2014:



Forse siamo solo all'inizio 
di una lunga serie........

mercoledì 16 aprile 2014

Agenzia Entrate: no al regime tributario di favore ONLUS per i Comitati CRI


Agenzia Entrate: 

no al regime tributario 

di favore ONLUS 

per i Comitati CRI





L'Agenzia Delle Entrate illustra le motivazioni per cui non ammette ad oggi che un Comitato Locale o Provinciale possa usufruire del "regime tributario di favore previsto dal d.lgs. n 460/1997" per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale









 Numerose sono le agevolazioni  previste dal "regime tributario di favore" per le cosidette ONLUS (che includono le Associazioni di Volontariato cosa che i Comitati non sono); 

Le motivazioni di Agenzia delle entrate del diniego del beneficio consiste principalmente nel fatto che i comitati Locali e Provinciali non dispongono di una "piena autonomia giuridica, gestionale ed di autonoma soggettività tributaria"  in quanto devono rispondere del proprio operato ai Comitati Regionali sovraordinati, devono mettere in essere le indicazioni che provengono dal Nazionale e possono da questo essere sciolti.













martedì 15 aprile 2014

Croce Rossa va alla guerra per 200 miliardi di euro



 





La Comunità Europea ha confermato un budget di 200 miliardi di euro per finanziare programmi sociali a gestione diretta nel settennato 2014-2020. Secondo il Presidente nazionale di Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, detti programmi sarebbero “azioni positive a valere su tematiche affini e coerenti con la mission di Croce Rossa italiana”. Paroloni a parte, il riferimento è ovviamente a sicurezza e tutela della libertà, solidarietà e gestione dei flussi migratori, aiuti umanitari, democrazia e diritti dell’uomo. Vari modi per dire che si possono proporre tanti progetti per far fare cassa a CRI, ad esempio con gli immigrati. Pertanto, con una ordinanza presidenziale datata 10 aprile, la nuova “Croce Rossa spa” da il via all’arrembaggio. 

Rocca conferisce quindi al direttore generale, Patrizia Ravaioli, l’incarico di istituire una “Cabina di Regia Programmi Comunitari a Gestione Diretta 2014-2020″. 

La parola d’ordine è: guadagnare.

 Nel dare le suddette disposizioni alla fidata Ravaioli, membro del consiglio della Fondazione Vedrò di Enrico Letta dal 2005, il Presidente – che l’ha nominata nel 2008, appena insediatosi da Commissario straordinario – ricorda i principi cardine del nuovo ordinamento CRI.

 Tra questi anche “il Principio Fondamentale di ‘Unità’ – si legge tra le considerazioni dell’ordinanza – che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all’intero territorio”. Cioè, i comitati locali sono stati privatizzati ma se in ballo c’è una torta da 200 miliardi di euro a cui rosicchiare fette la Croce Rossa torna ad essere un tutt’uno. 

Nel frattempo, però, è in atto la svendita del patrimonio immobiliare, ora appunto privatizzato. Patrimonio accumulato da Croce Rossa (pubblica) grazie anche a donazioni e adesso svenduto in aste deserte e conseguenti ribassi da Croce Rossa (privata o pubblica?). 

Tutte attività volte a risolvere i problemi di bilancio di una Associazione di pubblico servizio, sovvenzionata da ben tre Ministeri, che allo stato attuale predilige i più competitivi “volontari” con contratti precari al personale interno, militare e stipendiato direttamente da uno dei tre Ministeri, quello della Difesa.











fonte 

venerdì 11 aprile 2014

Altro ricorso... altra batosta....


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Andrea Caiazzo, Ricotta Luigi, Antonini Roberto, Mancini Claudio, Mascia Efisio, Scano Pierpaolo, Camagni Orazio Aurelio, Cirincione Mario, Coco Alfio, Berardi Aldo, Provenzano Salvatore, Mosca Salvatore, Minore Ignazio, Passerini Massimo, Ferri Carlo, Solazzo Roberto, Pucci Armando, Valentini Bernardino, Picarelli Vittorio, Illiano Aldo, Dalla Valentina Renzo, Pani Fedele, Arca Antonio Michele, Diana Antonello, Piras Antonino, Etzi Sergio, Spatola Giovanni, Iadevaia Angelo, Serva Domenico, Gallo Paolo, Fidanza Lucio, Martini Tonino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Polini, Marco Valerio Santonocito, Laura Angelisanti, con domicilio eletto presso Laura Angelisanti in Roma, via Etruria, 65;
contro
C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
dell’ordinanza commissariale n. 394/2012 del 22.8.2012, con la quale il Commissario Straordinario p.t. ha annullato le precedenti ordinanze commissariali del 17/03/2013 e 227 del 4/05/2005 e ha disposto la ricostruzione economico-giuridica della carriera degli odierni ricorrenti e il conseguente recupero delle somme a suo tempo corrisposte agli stessi;
della nota prot. 61479 del 30/10/2012 con la quale, a seguito della suddetta ordinanza, è stata effettuata la “ricostruzione economica di carriera del personale interessato dall’ordinanza commissariale n. 394/2012 nei confronti degli odierni ricorrenti;
dei provvedimenti del 23/11/2012 con i quali è stato disposto il recupero delle somme “da recuperare a seguito del re inquadramento giuridico ed economico” calcolate a seguito del suddetto prot. n. 61479 del 30/10/2012 nei confronti di ognuno dei ricorrenti;
nonché con i motivi aggiunti, depositati in data 20 marzo 2013, per l’annullamento:
della Circolare Is-CRI/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi brevetti di inquadramento giuridico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CRI - Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti sottufficiali in servizio o in congedo presso la Croce Rossa Italiana, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in forza dei quali la C.R.I. ha provveduto, a seguito di ricostruzione della carriera militare ed all’annullamento di indebiti pregressi inquadramenti, a richiedere ai medesimi ricorrenti la restituzione delle somme a titolo di recupero per gli emolumenti indebitamente versatigli negli anni che vanno dal 1994 sino al 2002.
I ricorrenti deducono l’illegittimità della procedura di recupero delle somme erogategli, che contestano, in primo luogo, eccependo la prescrizione ultradecennale in quanto nei provvedimenti di recupero del 23/11/2012 e del 04/12/2012 le somme richieste vanno dal 1994 fino al 2012, oltre che per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà rispetto a precedenti giurisprudenziali in ordine al recupero delle somme al lordo e non al netto;
2) Eccesso di potere per errore sul presupposto e difetto di congrua istruttoria;
3) Violazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 17/10/2005;
4) Violazione dell’art. 21 nonies legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dalla legge 15/2005 violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36 e dell’art. 2126 c.c.;
5) Incompetenza funzionale.
Sulla scorta di tali motivi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati, oltre alla declaratoria dell’intervenuta prescrizione e che nulla è dovuto alla C.R.I. dai ricorrenti, nonché la condanna della medesima amministrazione alla restituzione di quanto nelle more del giudizio eventualmente trattenuto.
3. La C.R.I. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con memorie in cui sostiene la infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1081/2013 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti; con esito sovvertito in grado di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2387/2013, sulla base del rilevato pregiudizio a carico dei ricorrenti.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 25/02/2013 i ricorrenti impugnano anche la Circolare Is-C.R.I/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi brevetti di inquadramento giuridico, che assumono non essergli mai stata notificata o comunicata e di cui sarebbero venuti a conoscenza solo all’atto della notifica del relativo brevetto contenente una nuova decorrenza della promozione a Maresciallo Maggiore in date comprese tra il 28/12/2012 e il 15/01/2013. I ricorrenti lamentano in via derivata i medesimi motivi di illegittimità già dedotti con il ricorso principale.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i sottoufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana specificati in epigrafe, chiedono l’annullamento dei provvedimenti con cui il Corpo di appartenenza ha proceduto al recupero coattivo di somme indebitamente erogategli dal 1994 sino al 2012.
Il ricorso è in parte fondato e và parzialmente accolto, sotto il profilo del primo motivo, assorbente rispetto alle altre censure, perché incidente sulla ripetibilità del credito, con il quale i ricorrenti deduco l’intervenuta prescrizione del credito da indebito oggettivo vantato dall’Amministrazione.
I provvedimenti di recupero delle somme indebitamente corrisposte sono del 23.11.2012 e del 04.12.2012: pertanto le somme richieste per quanto riguarda il periodo che va dal 1994 al 31/12/2001 sono prescritte.
Per quanto concerne il periodo che va dal 24/11/2002 al 31/12/2002 nonché quello che va dal 05/12/2002 al 31/12/2002 (essendo incontestato che la C.R.I. ha, per la prima volta, provveduto a ripetere l’indebito oggettivo verso i ricorrenti con note individuali del 23 novembre 2012 o del 04/12/2012) l’amministrazione era ancora nel diritto di riottenerle indietro al momento della emanazione dei rispettivi provvedimenti di recupero sopra citati.
2. Ne consegue che il credito per indebito azionato dall’Amministrazione risultava, al momento della ripetizione, per la gran parte del periodo richiesto, prescritto.
Infatti l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte dal pubblico dipendente da parte della P. A. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26.6.2013, n. 3503), il cui decorso si era ampiamente compiuto alla data in cui sono stati notificati ai ricorrenti gli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto alla ripetizione dell’indebito.
Non osta a tale conclusione l’art. 3 del R. D. 295/1939, a tenore del quale, ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta da parte dell’Amministrazione, questa non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione.
La norma, infatti, si limita a prevedere l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’azione di recupero anche se il suo credito da indebito verso il dipendente sia già prescritto, senza la facoltà che l’art. 2937 c.c. conferisce a chi possa disporre validamente del diritto: pertanto, la disposizione del 1939 risulta coerente con la norma codicistica appena citata, in quanto entrambe confermano l’impossibilità di rinunziare a crediti di cui non si abbia la disponibilità.
Tutto ciò, peraltro, non significa che al privato accipiens non sia data l’eccezione di prescrizione dell’indebito per cui l’Amministrazione è tenuta ad agire.
L’art. 3, piuttosto, risulta coerente anche con la generale disposizione dell’art. 2938 c.c., per cui la prescrizione non è rilevabile d’ufficio: l’Amministrazione non può quindi rinunziarvi, ma rimane soggetta alla facoltà dell’accipiens di sollevare la relativa eccezione; ove ciò accada, e la prescrizione sia compiuta senza valide cause interruttive, il credito da indebito dovrà dichiararsi prescritto, come è, almeno per la gran parte del credito vantato dall’amministrazione, avvenuto nel caso in esame.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, ed il credito da indebito dell’Amministrazione verso i ricorrenti devono essere dichiarato parzialmente prescritto, con il conseguente parziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Quanto alla parte sulla quale non opera la prescrizione, il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, infatti, il motivo riguardante il principio di affidamento e la buona fede dei soggetti che hanno percepito l’indebita erogazione, la giurisprudenza concorde, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene irrilevanti tali elementi ai fini dell’an del recupero delle somme indebitamente corrisposte (Cons. Stato Sez. VI, 4.5.1999 n. 574, Cons. Stato n. 0145/2002 che cita C.G.A.R.S., Sez. Giur., 26.02.1998 n. 95), in quanto rileva sempre la doverosità del recupero dell’indebito da parte dell’amministrazione, laddove la buona fede dell’accipiens rileva semmai solo ai fini delle modalità del recupero, che deve essere equamente rateizzato e non deve incidere in modo eccessivamente gravoso sulle esigenze e sul tenore di vita del dipendente.
Per quanto concerne la censura relativa all’interesse pubblico e al difetto di motivazione, esse sono infondate – sempre quanto alla parte non prescritta del credito della P.A. - poiché, per quanto concerne l’interesse pubblico, i provvedimenti di recupero costituiscono necessariamente estrinsecazione dell’interesse pubblico, che pertanto è “in re ipsa” e non richiedono, pertanto, una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti che sono naturalmente recessivi, poiché si tratta di recupero di un indebito, per cui l’interesse della pubblica amministrazione è, in tal caso, prevalente, senza necessità di particolari esplicitazioni.
Pertanto, sulla parte dell’indebito su cui non opera la prescrizione (dal 24/11/2002 al 31/12/2002 nonché dal 05/12/2002 al 31/12/2002), il ricorso deve essere respinto.
5. I motivi aggiunti seguono la sorte del ricorso principale in quanto, a mezzo di essi, i ricorrenti non hanno proposto specifiche censure avverso il provvedimento ivi impugnato, ma si sono limitati a richiamare in modo derivato le censure dedotte con il ricorso principale.
6. In ragione di tanto, non sussistendo dubbi sulla natura indebita dei pagamenti oggetto del giudizio (anche se in parte prescritti), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in parte qua.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 19 e 21 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
 Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore



La sentenza ....








   















mercoledì 9 aprile 2014

Il TAR SOSPENDE ... E CHI PAGA IL DANNO ERARIALE ??

Croce rossa, il Tar del Lazio sospende la privatizzazione: «Ora chi paga il danno erariale?»

 Croce rossa, il Tar del Lazio sospende la privatizzazione: «Ora chi paga il danno erariale?»
I giudici del Lazio hanno accolto, con sentenza del 2 aprile scorso, la domanda cautelare di sospensione presentata dal presidente di uno dei tanti comitati locali italiani per sospendere intanto l'iter del provvedimento.......

Cliccare per il provvedimento 

 Croce rossa, il Tar del Lazio sospende la privatizzazione: «Ora chi paga il danno erariale?»
Privatizzazione della Croce rossa, un’ordinanza del Tar del Lazio sospende momentaneamente tutta la questione, soprattutto in ordine alla data di privatizzazione dei comitati locali e provinciali. I giudici del Lazio hanno infatti accolto, con sentenza del 2 aprile scorso, la domanda cautelare di sospensione presentata dal presidente di uno dei tanti comitati locali italiani per sospendere intanto l’iter del provvedimento che ha creato non pochi malumori, anche tra il personale Cri di Piacenza. Il Tribunale amministrativo regionale ha poi fissato per il 29 ottobre prossimo la trattazione di merito sul ricorso presentato contro Croce Rossa Italiana.
«Visto che con questa sentenza si torna, seppur provvisoriamente, al 31 dicembre del 2013 con tutto di carattere pubblico - si chiede Pietro Nigelli (Usb-Cri) - ora chi pagherà tutte le spese sostenute in questi mesi per la privatizzazione e il conseguente danno erariale?».

Nel frattempo si è tenuta l' 8 aprile una partecipata assemblea del personale della Croce Rossa di Piacenza, nell'ambito del percorso di mobilitazione iniziato dopo che l'amministrazione nazionale della C.R.I. ha disatteso gli accordi firmati con i sindacati riguardanti il passaggio dei lavoratori dal contratto pubblico a quello privato Anpas a causa della privatizzazione della Croce Rossa.
Il progetto di riorganizzazione al completo ribasso mette a rischio retribuzioni e posti di lavoro e di conseguenza i servizi di emergenza e soccorso forniti ai cittadini dal personale dipendente della C.R.I., altamente specializzato e professionalizzato.
Il Ministero della Salute in una lettera al presidente nazionale Cri aveva chiarito che il passaggio dei lavoratori al contratto privato sarebbe potuto avvenire solo in seguito a un decreto interministeriale che deve stabilire le norme di raccordo tra il vecchio e il nuovo contratto per garantire i livelli occupazionali e salariali. 
Ma dopo poche ore con un voltafaccia inaudito, la stessa Ministra ha dichiarato che il contratto poteva già essere applicato senza le tutele dovute.
Nel frattempo il passaggio al nuovo contratto Anpas ha già causato una perdita del 30% del salario, mentre la Cri continua a lucrare sulle convenzioni in essere e con il mancato rispetto degli accordi sono a rischio i posti di lavoro, in particolare del personale a tempo determinato, in servizio in media da 15-20 anni e che rappresenta quasi la metà della forza lavoro.
Inoltre, dal 1°gennaio 2015 con la completa privatizzazione dell'associazione, potrebbe aprirsi lo scenario di nuovi esuberi.
Non solo: in questo quadro già abbastanza sconfortante, a Piacenza i lavoratori a tempo determinato non sono stati trattati tutti allo stesso modo: una parte è stata inquadrata con il nuovo contratto Anpas, diventando quindi dipendente a tutti gli effetti della C.R.I. privata pur senza le norme di raccordo con il vecchio contratto pubblico. A un'altra parte, invece, è andata ancora peggio: è stato proposto un contratto di somministrazione tramite un'agenzia interinale.
Non possiamo che denunciare questa situazione, questa incomprensibile disparità di trattamento tra lavoratori che da moltissimi anni prestano la propria opera al servizio della Croce Rossa e dei suoi 7 principi e che sono stati costretti ad accettare un contratto capestro - che prelude forse al licenziamento? - perché hanno una famiglia da mantenere e un affitto da pagare.
fonte



martedì 8 aprile 2014

IL SENATO CERCA RISPOSTE .....


Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo 

n° 3-00865

Pubblicato il 2 aprile 2014, nella seduta n. 221
 
 DI BIAGIO , ROMANO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. - 
Premesso che:


la Croce rossa italiana è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale che svolge importanti ruoli istituzionali connessi con l'assistenza umanitaria e sociosanitaria, con l'assolvimento di compiti di protezione civile e di ausiliarietà alle forze armate dello Stato, essendo punto di riferimento indiscusso in tali ambiti;
la componente più antica dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per effetto di norme vigenti è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato, la cui costituzione risale al 1866;
il Corpo militare della Croce rossa italiana svolge attività in tempo di guerra provvedendo all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, militari e civili, organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea, disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati, svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace provvede al mantenimento e alla gestione dei Centri di mobilitazione e delle basi operative, cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie, provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale ed organizza corsi qualificativi di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a favore del personale delle Forze armate, concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi e per esercitazioni militari, fornisce assistenza e supporto sanitario alle Forze armate e alle Forze di polizia nei poligoni di tiro, è impiegato nel corso di calamità naturali o disastri per operazioni di protezione civile e si occupa anche della diffusione del diritto internazionale umanitario;
tutti gli appartenenti al Corpo adottano l'uniforme in uso a quella dell'Esercito da cui si differenziano peculiarmente per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del distintivo di neutralità;
il suo personale è sottoposto all'ordinamento disciplinare e penale militare e la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (e successive modificazioni), che hanno assorbito, abrogandolo, il regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484, rimasto in vigore per oltre 70 anni;
il personale militare della Cri riveste i distintivi di grado i quali sono nomenclati e raccordati attraverso una tabella di equiordinazione con le forze armate e i Corpi di polizia ad ordinamento militare e che individuano imprescindibilmente l'ordine gerarchico nella catena di subordinazione che disciplina l'ordinamento militare del Corpo;
la Croce rossa italiana per assolvere i compiti istituzionali si avvale di 1.200 dipendenti militari, tra cui personale in servizio continuativo e personale richiamato in servizio da oltre 10 anni, che costituisce l'ossatura portante per garantire una prima risposta nelle 24-48 ore nel caso di attivazione per grandi emergenze, pubbliche calamità o per ausilio alle forze armate dello Stato;
il Corpo attinge ad un vasto serbatoio di personale militare in congedo composto da 19.000 riservisti iscritti nei ruoli in congedo del Corpo prontamente disponibili grazie ai precetti di richiamo in servizio e nei cui elenchi vi sono innumerevoli professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative (medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore (infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idraulici, e altro);
i militari del Corpo militare della Croce rossa italiana si sono meritevolmente sempre distinti in occasione di tutte le calamità e le gravi emergenze nazionali ed internazionali per lenire le sofferenze dei più deboli e più bisognosi, riscuotendo consensi e attestati di gratitudine in Italia ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla guerra dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui e in questi teatri di guerra molti appartenenti al Corpo hanno contratto anche gravi malattie, ed in alcuni casi sono purtroppo deceduti;
il personale militare del Corpo militare della Croce rossa italiana riceve per legge, e come confermato da sentenze e dai vari Dicasteri competenti tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, il trattamento economico stipendiale dei pari grado delle forze armate (applicazione del contratto del comparto difesa, così come confermato dalla commissione Cri costituita con determinazione direttoriale n. 39 del 2009, che indica che "il presidente Nazionale, su indicazione di tutti gli organismi funzionali interni competenti in materia, ha la competenza di attribuire al personale militare Cri l'aggiornamento del trattamento economico sulla base delle intervenute varianti stabile per i pari grado dell'Esercito"), l'identico trattamento di missione, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per i militari delle forze armate (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), le medesime procedure circa "l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da causa di servizio" (previste nei riguardi del personale del Corpo militare in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001) "a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei destinatari risulta contemplato espressamente, all'art. 1, comma 1, del decreto n. 461, anche il Corpo militare della Cri tra "i corpi ad ordinamento militare", gli stessi documenti di riconoscimento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967, nella fattispecie la tessera di riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della difesa all'Esercito, recentemente integrata dalla carta multiservizi difesa (CMD), rilasciata dallo stesso dicastero, per l'identificazione del militare e contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione ed alla firma elettronica;
con nota prot. n. 18666 del 17 marzo 2014 con oggetto l'erogazione "arretrati contrattuali" al Corpo militare Cri (a firma del presidente nazionale Francesco Rocca, del direttore generale Patrizia Ravaioli e del capo dipartimento risorse umane e ICT Elisabetta Paccapelo) ponevano apposito quesito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'Ispettore generale capo IGOP Ines Russo dello stesso Dicastero, ai fini del pagamento di arretrati di contratto per il personale militare;
nello stesso documento si citavano le ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009, n. 258 e n. 648 del 2010 in cui al personale militare Cri è stato adeguato il medesimo trattamento economico stipendiale previsto per i pari grado delle forze armate, elencando anche i relativi riferimenti normativi;
tali ordinanze limitavano l'estensione della totalità delle somme dovute per "mancanza di disponibilità finanziaria", rifacendosi poi, in cronistoria, all'art. 116 del regio decreto n. 484 del 1936 (in quel momento vigente) per la parte normativa e all'ordinanza della Corte costituzionale 30 giugno 1999, n. 273, dove indica «la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di detto personale, fissato con disposizione avente valore di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, originalmente mediante apposite tabelle contenute negli artt. 117 (per gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la possibilità di successivi provvedimenti (come atti fondati sull'autonomia regolamentare dell'ente) diretti ad un adeguamento "in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali", come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'esercito» e che «l'adeguamento non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell'esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici»;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003 su personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di lavoro, legittimità, ha stabilito che «il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia (...) Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (...) Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;
con ordinanza n. 514 del 2012 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013 della Cri prevedendo, nella categoria degli oneri del personale militare, l'inserimento della spesa di 14,3 milioni di euro per il pagamento degli arretrati relativi anche ad adeguamenti contratti, come condiviso dal collegio dei revisori dei conti, con nota prot. n. CRI/CC/0064656/2012 del 14711/2012 inviata anche all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
il direttore generale dell'ente con lettera aperta a tutti i dipendenti, datata 6 marzo 2013, nel punto riguardante il riconoscimento degli arretrati per il personale militare, ha voluto indicare "la nostra gestione trasparente completerà quest'anno il percorso avviato con il riconoscimento progressivo di tutti gli arretrati militari che come sapete sono stati inseriti nel bilancio 2013 e spero che già dal prossimo mese possano essere messi in busta paga in tranches mensili fino al dicembre prossimo", palesando nel corso del 2013 in modo irrevocabile e certo la volontà dell'ente per quanto riguarda la definitiva conclusione di questo procedimento amministrativo autorizzato con le ordinanze suddette;
in sede di relazione alla Camera dei deputati, in data 30 giugno 2013, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha riferito in ordine alla stesura del bilancio di previsione 2013 dell'ente; nella stessa si rileva che in «Tab. 5 (pag. 28) alla voce "adeguamenti economici + aumenti di grado personale militare", nella colonna "minore entrate di cassa e/o maggiori uscite di cassa CERTE» è indicata la somma di 14,5 milioni di euro, la stessa somma già impegnata sul bilancio e oggetto di specifica comunicazione di pagamento di cui alla nota del direttore generale e in relazione alle ordinanze citate;
dopo oltre un anno di ritardo, con nota n. 18666 del 17 marzo 2014 indirizzata al Ministero dell'economia, i massimi vertici della governance dell'ente, in cui sono ricompresi dirigenti di seconda fascia, oltre al presidente nazionale, hanno chiesto chiarimenti in merito alla questione, ponendosi nuovi dubbi, sull'erogazione degli arretrati contrattuali 2005-2009 da corrispondere al personale militare, invocando la necessità di una nuova specifica ordinanza a firma del vertice dell'ente poiché, solo ora, si evidenzia un problema di ammissibilità di "tale estensione stante le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78" e dando anche una traccia di soluzione al Ministero (senza prendersi le relative responsabilità connesse ai relativi uffici che si devono correlare con le incombenze di rito decisionali attribuite per legge a dirigenti di altissimo livello), concludendo la nota «gli adeguamenti che oggi si vuole riconoscere al personale militare Cri sembrano essere all'interno del tetto in quanto somme riferite al trattamento ordinariamente spettante alle forze armate prima del blocco del 2010 che al personale Cri verrebbero erogate "in ritardo" per mancanza di copertura finanziaria nei bilanci precedenti il 2010»;
a giudizio degli interroganti il comportamento tenuto appare ingiustificabile e censurabile visto che i ritardi di oltre 7 anni hanno comportato il continuo procrastinamento dell'erogazione di emolumenti arretrati dovuti per effetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa estesi al personale della Cri a seguito dell'applicazione del contratto lavorativo al Corpo militare, avvenuta con le ordinanze commissariali citate (afferenti ai riferimenti relativi al contratto) e di cui all'ordinanza n. 514 del 2010 (di approvazione del bilancio anno 2013),
si chiede di sapere:
se sussistano le condizioni per avviare un'ispezione o qualsivoglia procedura di verifica da parte dell'organo competente al fine di verificare la veridicità relative alle affermazioni laddove si precisa che "il Commissario Straordinario, con le citate ordinanze, ha limitato l'estensione agli anni sopra detti per mancanza di disponibilità finanziaria"; nella fattispecie di riscontrare se nei bilanci intercorrenti dal 2009 ad oggi non sia stato possibile reperire tali risorse per somme dovute al personale militare per recepimento di contratto, ovvero che le stesse non siano state appositamente accantonate anno per anno, tenuto conto che per il principio del bonus pater familias e di una corretta gestione gli emolumenti sarebbero dovuti essere posti in primis rispetto ad altre spese meno impellenti o comunque di secondo piano o irrituali, facendo palesare una disomogeneità di posizioni all'interno della governance della Cri e un relativo disordine comportamentale;
se i Ministri in indirizzo ritengano di verificare l'effettiva erogazione delle somme spettanti al personale militare della Cri che hanno decorrenza a partire dal 2005, non escludendo che il notevole lasso di tempo intercorso e le nuove inerzie, con i dubbi posti, fanno apparire concreta la possibilità che ne scaturisca un contenzioso, non solo limitato al pagamento delle somme relative agli arretrati di contratto ma anche relativo al pagamento di interessi di legge e rivalutazione monetaria, con rilevanti ricadute sulle casse erariali per i correlati danni, creando una situazione di grave disagio per il personale militare Cri ed anche un danno di immagine per la stessa amministrazione Cri.

lunedì 7 aprile 2014

Mi è semblato di vedele un gatto !!




REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3065 del 2014, proposto da:

Aniello Leonardo Caracciolo,
 rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Laurenza, 
 con domicilio eletto presso Carmela Auriemma in Roma, viale Parioli, 93;
 
contro Cri - Croce Rossa Italiana;  nei confronti di Associazione Italiana della Croce Rossa;  
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, determinazione direttoriale n. 101 del 27.12.13 con la quale si delegano i direttori regionali a nome e per conto della croce rossa italiana agli adempimenti di cui alla circolare prot. 74940 del 18.12.2013 relativi al personale ed alla cassa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 
 incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il differimento della privatizzazione appare interessare, secondo un interpretazione letterale nonché ancorata a canoni di logicità e coerenza, anche i comitati locali e provinciali di cui all’art.1 bis del D.Lgs. n.178 del 2012 (introdotto ex art.4, comma 10 ter del D.L. n.101 del 2013, in Legge n.125 del 2013), per effetto dell’art.4, comma 10 quater del predetto D.L.;

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.55 c.p.a.;
P.Q.M.
Accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto: 

a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.
L’ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)