Comitato per la legislazione
SOMMARIO
Martedì 13 dicembre 2011
Schema di decreto legislativo recante
Riorganizzazione
dell'Associazione italiana della
Croce Rossa. Atto n. 424
Governo
....ritiene che, per la conformità ai parametri
stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
in termini generali, si proceda ad effettuare l'opportuno coordinamento delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'esame con il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, recante il riordinamento della Croce rossa italiana, considerato anche che la relazione per l'analisi tecnico-normativa afferma al paragrafo 3 della parte I che "Il provvedimento sul vigente apparato normativo incide operando delle abrogazioni implicite di disposizioni di rango inferiore" e al paragrafo 4 della parte III precisa che "l'effetto abrogativo implicito è riferito al solo dPR 31 luglio 1980, n. 613", che peraltro non è una fonte di rango inferiore rispetto allo schema in esame;
all'articolo 3, comma 2 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa - sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare la definizione della disciplina in oggetto ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
in termini generali, si proceda ad effettuare l'opportuno coordinamento delle disposizioni recate dallo schema di decreto all'esame con il decreto legislativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, recante il riordinamento della Croce rossa italiana, considerato anche che la relazione per l'analisi tecnico-normativa afferma al paragrafo 3 della parte I che "Il provvedimento sul vigente apparato normativo incide operando delle abrogazioni implicite di disposizioni di rango inferiore" e al paragrafo 4 della parte III precisa che "l'effetto abrogativo implicito è riferito al solo dPR 31 luglio 1980, n. 613", che peraltro non è una fonte di rango inferiore rispetto allo schema in esame;
all'articolo 3, comma 2 - che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della Croce rossa - sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare la definizione della disciplina in oggetto ad un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
.....Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;
si dovrebbe altresì valutare l'opportunità di effettuare un adeguato coordinamento tra le disposizioni indicate in premessa e le vigenti disposizioni sul cui ambito di applicazione esse incidono;
per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, laddove si modifica la natura giuridica delle articolazioni territoriali della Croce rossa italiana, e delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che dispongono la privatizzazione del rapporto di lavoro, con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni indicate in premessa, che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative, in termini di novella alle medesime;
si dovrebbe altresì valutare l'opportunità di effettuare un adeguato coordinamento tra le disposizioni indicate in premessa e le vigenti disposizioni sul cui ambito di applicazione esse incidono;
per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si dovrebbe valutare la congruità delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, laddove si modifica la natura giuridica delle articolazioni territoriali della Croce rossa italiana, e delle disposizioni recate dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, che dispongono la privatizzazione del rapporto di lavoro, con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega.
sotto il profilo della chiarezza e della
proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 4, lettera g), che - in difformità rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - opera un riferimento all'attività di "advocacy", si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il termine in questione con un sinonimo in uso nella lingua italiana».
all'articolo 1, comma 4, lettera g), che - in difformità rispetto a quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi - opera un riferimento all'attività di "advocacy", si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire il termine in questione con un sinonimo in uso nella lingua italiana».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.15.
Nessun commento:
Posta un commento