SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale
2470 del 2011,
proposto dalla CRI Croce Rossa
Italiana,
in persona del legale rappresentante
pro tempore......
contro
Mario Martinez,
rappresentato e difeso dagli avvocati
Marcello Furitano e Cecilia Furitano
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma,
Sezione III-quater, 28 dicembre 2011, n. 38855
............ Nel corso del presente giudizio è, invece, emerso: a)
che l’Ente aveva proceduto nel corso degli anni ad assumere personale
anche nelle ipotesi e nelle aree geografiche in cui, nell’ambito del
precedente giudizio, aveva negato di aver effettuato richiami; b) che,
nel periodo 2005-2010, l’Ente aveva effettuato numerosissimi richiami
(circa 370) in sostanziale assenza di criteri univoci e prefissati.
In
definitiva, nel corso del presente giudizio sono emersi fatti e
circostanze non allegati nel corso del giudizio conclusosi con la
sentenza n. 4798/2010 i quali inducono il Collegio a risolvere la
controversia nel senso della conferma del decisum dei primi Giudici.
3. Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso in appello deve essere respinto.
Francesco Catapano scrive :
RispondiEliminamesso in due post perchè troppo lungo..
VITTIMA ( IN TEMPO DI PACE )
Con il giusto distacco dalla vicenda, per evitare un coinvolgimento emotivo che possa minare l’equilibrio di cui occorre munirsi per esprimere alcune riflessioni, mi sono
appropinquato alla lettura delle due sentenze (che invito a leggere ) n. 2141/2012 e n. 4798/2010, emesse entrambe dal Consiglio di Stato (Sezione Sesta ) sui ricorsi proposti dalla CRI per la riforma di altrettante sentenze del TAR Lazio che avevano dato ragione al Cap. Mario Martinez per i mancati richiami in servizio . Mi esimo, quindi, dal descrivere i fatti narrati nelle rispettive sentenze perché richiederebbe un ampio spazio che la sede non consente. Premetto che la su citata sentenza del 2010, da cui la CRI è uscita vittoriosa, è stata richiamata nell’appello proposto dall’Ente come riportato nella decisione n. 2141/2012 che questa volta ha ,invece,rigettato il gravame proposto dalla Croce Rossa. Occorre riflettere sulla portata delle stesse per la valutazione del comportamento tenuto dalla CRI, quale ente di diritto pubblico; perché questa è la veste appropriata per comprendere la chiave di lettura della condotta amministrativa tenuta. La prima sentenza citata riesce ad evidenziare con chiarezza espositiva alcune figure sintomatiche che configurano l’eccesso di potere ossia quel vizio di legittimità che invalida l’atto causandone l’annullamento. Perciò la vicenda può essere definita “ caso di scuola “. Nella declaratoria n. 2141/2012 vengono messi in rilievo i “ profili di incongruità e contraddittorietà” che il Collegio giudicante ha ravvisato nell’operato dell’Amministrazione, cioè nelle determinazioni assunte dalla CRI stessa nel periodo 2005-2010 in merito ai “richiami” in servizio degli appartenenti al C.M. Dunque un periodo lungo che vede coinvolta la gestione cd. presidenziale e quella commissariale. Quest’ultima circostanza sembra che non sia sfuggita al giudice che in un primo tempo ha colto l’intento dichiarato della CRI di “superare un assetto palesemente contra legem ( rilevato dagli Ispettori del Ministero dell’Economia e delle finanze) apponendo “un termine ai numerosissimi richiami a suo tempo disposti” . Tuttavia dai fatti presi in esame nell’appello deciso nel 2012 lo stesso giudice ha evidenziato che la CRI è venuta meno al proprio iniziale intento ,disponendo la proroga dei richiami da cui è stato escluso il Cap. Martinez. In sostanza con un linguaggio atecnico si può dire che la CRI ha predicato bene ma ha razzolato male! Ciò ha minato notevolmente quel convincimento ( “ potere connotato da latissima discrezionalità” ) che al lettore delle sentenze appare alquanto arrogante allorquando ( come viene riferito nella decisione ) la CRI afferma senza mezzi termini che “ le determinazioni adottate nei confronti del Capitano Martinez non sarebbero irragionevoli, né abnormi, ma risulterebbero in concreto giustificate”.
.....Ed è stato un formidabile autogol l’aver richiamato nel ricorso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4798/2010 ( che all’epoca dichiarava vittoriosa la CRI) da cui però il Collegio ha tratto utili elementi per convincersi che effettivamente la Croce Rossa ha disatteso successivamente i propri principi, realizzando, invece, con contorni più netti l’eccesso di potere per“ incongruità e contraddittorietà “ che ha determinato la soccombenza dell’Ente nella controversia definita nel 2012. La convinzione di poter esercitare un’ampia ( “latissima “ ) discrezionalità nell’azione amministrativa non ha fondamento , come ha rimarcato più volte il giudice di appello nella sentenza, ed ha indotto il Commissario straordinario a dichiarare con determinazione (intervista riportata da MED press.it del 18 aprile 2012 ): “ omissis…Richiamare chiunque, compreso Martinez, che anche prima veniva richiamato su base clientelare e dunque sulla base di un sistema di cui lo stesso era vittima e carnefice costituirebbe motivo di danno erariale e nessuno potrà chiedermi di farlo “. Il Commissario dimenticava che le sentenze del giudice amministrativo ( anche quelle emesse in primo grado, a meno che sospese dal Consiglio di Stato nelle more del giudizio di appello- ex art.98 Dlgs 104/2010 ) sono immediatamente esecutive e che non porle in esecuzione potrebbe, invece, causare un danno all’Erario ( provocato dalla P.A. che ha disatteso la pronuncia del giudice) nell’ipotesi di un eventuale vittoriosa azione risarcitoria della parte avversa. Alla luce di quanto espresso nella sentenza del 2012 il Capitano Martinez questa volta è stata la vittima non del sistema” clientelare”, a cui faceva riferimento il Commissario straordinario nella intervista, ma della cecità amministrativa di un Ente che attende ancora la riforma!
RispondiEliminaFrancesco Catapano