STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA

La storia assurda del Maresciallo Lo Zito è in continua evoluzione e si cerca di aggiornarla continuamente.. i Provvedimenti dciplinari aumentano così come i Trasferimenti.. Il Blog contiene numerosissimi articoli e documenti scaricabili a prova dei fatti che vengono denunciati.. basta sfogliare le numerose pagine per rendersi cono...
BUONA LETTURA

venerdì 11 aprile 2014

Altro ricorso... altra batosta....


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da Andrea Caiazzo, Ricotta Luigi, Antonini Roberto, Mancini Claudio, Mascia Efisio, Scano Pierpaolo, Camagni Orazio Aurelio, Cirincione Mario, Coco Alfio, Berardi Aldo, Provenzano Salvatore, Mosca Salvatore, Minore Ignazio, Passerini Massimo, Ferri Carlo, Solazzo Roberto, Pucci Armando, Valentini Bernardino, Picarelli Vittorio, Illiano Aldo, Dalla Valentina Renzo, Pani Fedele, Arca Antonio Michele, Diana Antonello, Piras Antonino, Etzi Sergio, Spatola Giovanni, Iadevaia Angelo, Serva Domenico, Gallo Paolo, Fidanza Lucio, Martini Tonino, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Polini, Marco Valerio Santonocito, Laura Angelisanti, con domicilio eletto presso Laura Angelisanti in Roma, via Etruria, 65;
contro
C.R.I. - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
dell’ordinanza commissariale n. 394/2012 del 22.8.2012, con la quale il Commissario Straordinario p.t. ha annullato le precedenti ordinanze commissariali del 17/03/2013 e 227 del 4/05/2005 e ha disposto la ricostruzione economico-giuridica della carriera degli odierni ricorrenti e il conseguente recupero delle somme a suo tempo corrisposte agli stessi;
della nota prot. 61479 del 30/10/2012 con la quale, a seguito della suddetta ordinanza, è stata effettuata la “ricostruzione economica di carriera del personale interessato dall’ordinanza commissariale n. 394/2012 nei confronti degli odierni ricorrenti;
dei provvedimenti del 23/11/2012 con i quali è stato disposto il recupero delle somme “da recuperare a seguito del re inquadramento giuridico ed economico” calcolate a seguito del suddetto prot. n. 61479 del 30/10/2012 nei confronti di ognuno dei ricorrenti;
nonché con i motivi aggiunti, depositati in data 20 marzo 2013, per l’annullamento:
della Circolare Is-CRI/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi brevetti di inquadramento giuridico.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della CRI - Croce Rossa Italiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 21 gennaio 2013, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti sottufficiali in servizio o in congedo presso la Croce Rossa Italiana, hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, in forza dei quali la C.R.I. ha provveduto, a seguito di ricostruzione della carriera militare ed all’annullamento di indebiti pregressi inquadramenti, a richiedere ai medesimi ricorrenti la restituzione delle somme a titolo di recupero per gli emolumenti indebitamente versatigli negli anni che vanno dal 1994 sino al 2002.
I ricorrenti deducono l’illegittimità della procedura di recupero delle somme erogategli, che contestano, in primo luogo, eccependo la prescrizione ultradecennale in quanto nei provvedimenti di recupero del 23/11/2012 e del 04/12/2012 le somme richieste vanno dal 1994 fino al 2012, oltre che per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà rispetto a precedenti giurisprudenziali in ordine al recupero delle somme al lordo e non al netto;
2) Eccesso di potere per errore sul presupposto e difetto di congrua istruttoria;
3) Violazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica 17/10/2005;
4) Violazione dell’art. 21 nonies legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dalla legge 15/2005 violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 36 e dell’art. 2126 c.c.;
5) Incompetenza funzionale.
Sulla scorta di tali motivi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti impugnati, oltre alla declaratoria dell’intervenuta prescrizione e che nulla è dovuto alla C.R.I. dai ricorrenti, nonché la condanna della medesima amministrazione alla restituzione di quanto nelle more del giudizio eventualmente trattenuto.
3. La C.R.I. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con memorie in cui sostiene la infondatezza del ricorso.
Con ordinanza n. 1081/2013 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti; con esito sovvertito in grado di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2387/2013, sulla base del rilevato pregiudizio a carico dei ricorrenti.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 25/02/2013 i ricorrenti impugnano anche la Circolare Is-C.R.I/0021325/Pers. 28/12/2012, indicata nelle premesse dei nuovi brevetti di inquadramento giuridico, che assumono non essergli mai stata notificata o comunicata e di cui sarebbero venuti a conoscenza solo all’atto della notifica del relativo brevetto contenente una nuova decorrenza della promozione a Maresciallo Maggiore in date comprese tra il 28/12/2012 e il 15/01/2013. I ricorrenti lamentano in via derivata i medesimi motivi di illegittimità già dedotti con il ricorso principale.
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, i sottoufficiali del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana specificati in epigrafe, chiedono l’annullamento dei provvedimenti con cui il Corpo di appartenenza ha proceduto al recupero coattivo di somme indebitamente erogategli dal 1994 sino al 2012.
Il ricorso è in parte fondato e và parzialmente accolto, sotto il profilo del primo motivo, assorbente rispetto alle altre censure, perché incidente sulla ripetibilità del credito, con il quale i ricorrenti deduco l’intervenuta prescrizione del credito da indebito oggettivo vantato dall’Amministrazione.
I provvedimenti di recupero delle somme indebitamente corrisposte sono del 23.11.2012 e del 04.12.2012: pertanto le somme richieste per quanto riguarda il periodo che va dal 1994 al 31/12/2001 sono prescritte.
Per quanto concerne il periodo che va dal 24/11/2002 al 31/12/2002 nonché quello che va dal 05/12/2002 al 31/12/2002 (essendo incontestato che la C.R.I. ha, per la prima volta, provveduto a ripetere l’indebito oggettivo verso i ricorrenti con note individuali del 23 novembre 2012 o del 04/12/2012) l’amministrazione era ancora nel diritto di riottenerle indietro al momento della emanazione dei rispettivi provvedimenti di recupero sopra citati.
2. Ne consegue che il credito per indebito azionato dall’Amministrazione risultava, al momento della ripetizione, per la gran parte del periodo richiesto, prescritto.
Infatti l'azione di recupero di somme indebitamente corrisposte dal pubblico dipendente da parte della P. A. è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Cons. Stato, sez. VI, 26.6.2013, n. 3503), il cui decorso si era ampiamente compiuto alla data in cui sono stati notificati ai ricorrenti gli atti con cui l’Amministrazione ha proceduto alla ripetizione dell’indebito.
Non osta a tale conclusione l’art. 3 del R. D. 295/1939, a tenore del quale, ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta da parte dell’Amministrazione, questa non ha facoltà di rinunciare alla prescrizione ed alla relativa eccezione.
La norma, infatti, si limita a prevedere l’obbligo dell’Amministrazione di procedere all’azione di recupero anche se il suo credito da indebito verso il dipendente sia già prescritto, senza la facoltà che l’art. 2937 c.c. conferisce a chi possa disporre validamente del diritto: pertanto, la disposizione del 1939 risulta coerente con la norma codicistica appena citata, in quanto entrambe confermano l’impossibilità di rinunziare a crediti di cui non si abbia la disponibilità.
Tutto ciò, peraltro, non significa che al privato accipiens non sia data l’eccezione di prescrizione dell’indebito per cui l’Amministrazione è tenuta ad agire.
L’art. 3, piuttosto, risulta coerente anche con la generale disposizione dell’art. 2938 c.c., per cui la prescrizione non è rilevabile d’ufficio: l’Amministrazione non può quindi rinunziarvi, ma rimane soggetta alla facoltà dell’accipiens di sollevare la relativa eccezione; ove ciò accada, e la prescrizione sia compiuta senza valide cause interruttive, il credito da indebito dovrà dichiararsi prescritto, come è, almeno per la gran parte del credito vantato dall’amministrazione, avvenuto nel caso in esame.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, ed il credito da indebito dell’Amministrazione verso i ricorrenti devono essere dichiarato parzialmente prescritto, con il conseguente parziale annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. Quanto alla parte sulla quale non opera la prescrizione, il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, infatti, il motivo riguardante il principio di affidamento e la buona fede dei soggetti che hanno percepito l’indebita erogazione, la giurisprudenza concorde, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene irrilevanti tali elementi ai fini dell’an del recupero delle somme indebitamente corrisposte (Cons. Stato Sez. VI, 4.5.1999 n. 574, Cons. Stato n. 0145/2002 che cita C.G.A.R.S., Sez. Giur., 26.02.1998 n. 95), in quanto rileva sempre la doverosità del recupero dell’indebito da parte dell’amministrazione, laddove la buona fede dell’accipiens rileva semmai solo ai fini delle modalità del recupero, che deve essere equamente rateizzato e non deve incidere in modo eccessivamente gravoso sulle esigenze e sul tenore di vita del dipendente.
Per quanto concerne la censura relativa all’interesse pubblico e al difetto di motivazione, esse sono infondate – sempre quanto alla parte non prescritta del credito della P.A. - poiché, per quanto concerne l’interesse pubblico, i provvedimenti di recupero costituiscono necessariamente estrinsecazione dell’interesse pubblico, che pertanto è “in re ipsa” e non richiedono, pertanto, una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti che sono naturalmente recessivi, poiché si tratta di recupero di un indebito, per cui l’interesse della pubblica amministrazione è, in tal caso, prevalente, senza necessità di particolari esplicitazioni.
Pertanto, sulla parte dell’indebito su cui non opera la prescrizione (dal 24/11/2002 al 31/12/2002 nonché dal 05/12/2002 al 31/12/2002), il ricorso deve essere respinto.
5. I motivi aggiunti seguono la sorte del ricorso principale in quanto, a mezzo di essi, i ricorrenti non hanno proposto specifiche censure avverso il provvedimento ivi impugnato, ma si sono limitati a richiamare in modo derivato le censure dedotte con il ricorso principale.
6. In ragione di tanto, non sussistendo dubbi sulla natura indebita dei pagamenti oggetto del giudizio (anche se in parte prescritti), le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati in parte qua.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 19 e 21 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
 Franco Bianchi, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore



La sentenza ....








   















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