martedì 8 aprile 2014

IL SENATO CERCA RISPOSTE .....


Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo 

n° 3-00865

Pubblicato il 2 aprile 2014, nella seduta n. 221
 
 DI BIAGIO , ROMANO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. - 
Premesso che:


la Croce rossa italiana è un ente di diritto pubblico non economico con prerogative di carattere internazionale che svolge importanti ruoli istituzionali connessi con l'assistenza umanitaria e sociosanitaria, con l'assolvimento di compiti di protezione civile e di ausiliarietà alle forze armate dello Stato, essendo punto di riferimento indiscusso in tali ambiti;
la componente più antica dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per effetto di norme vigenti è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle Forze armate dello Stato, la cui costituzione risale al 1866;
il Corpo militare della Croce rossa italiana svolge attività in tempo di guerra provvedendo all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, militari e civili, organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea, disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati, svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace provvede al mantenimento e alla gestione dei Centri di mobilitazione e delle basi operative, cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie, provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale ed organizza corsi qualificativi di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a favore del personale delle Forze armate, concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi e per esercitazioni militari, fornisce assistenza e supporto sanitario alle Forze armate e alle Forze di polizia nei poligoni di tiro, è impiegato nel corso di calamità naturali o disastri per operazioni di protezione civile e si occupa anche della diffusione del diritto internazionale umanitario;
tutti gli appartenenti al Corpo adottano l'uniforme in uso a quella dell'Esercito da cui si differenziano peculiarmente per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del distintivo di neutralità;
il suo personale è sottoposto all'ordinamento disciplinare e penale militare e la sua organizzazione ed il suo funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (e successive modificazioni), che hanno assorbito, abrogandolo, il regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484, rimasto in vigore per oltre 70 anni;
il personale militare della Cri riveste i distintivi di grado i quali sono nomenclati e raccordati attraverso una tabella di equiordinazione con le forze armate e i Corpi di polizia ad ordinamento militare e che individuano imprescindibilmente l'ordine gerarchico nella catena di subordinazione che disciplina l'ordinamento militare del Corpo;
la Croce rossa italiana per assolvere i compiti istituzionali si avvale di 1.200 dipendenti militari, tra cui personale in servizio continuativo e personale richiamato in servizio da oltre 10 anni, che costituisce l'ossatura portante per garantire una prima risposta nelle 24-48 ore nel caso di attivazione per grandi emergenze, pubbliche calamità o per ausilio alle forze armate dello Stato;
il Corpo attinge ad un vasto serbatoio di personale militare in congedo composto da 19.000 riservisti iscritti nei ruoli in congedo del Corpo prontamente disponibili grazie ai precetti di richiamo in servizio e nei cui elenchi vi sono innumerevoli professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative (medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore (infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idraulici, e altro);
i militari del Corpo militare della Croce rossa italiana si sono meritevolmente sempre distinti in occasione di tutte le calamità e le gravi emergenze nazionali ed internazionali per lenire le sofferenze dei più deboli e più bisognosi, riscuotendo consensi e attestati di gratitudine in Italia ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla guerra dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui e in questi teatri di guerra molti appartenenti al Corpo hanno contratto anche gravi malattie, ed in alcuni casi sono purtroppo deceduti;
il personale militare del Corpo militare della Croce rossa italiana riceve per legge, e come confermato da sentenze e dai vari Dicasteri competenti tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, il trattamento economico stipendiale dei pari grado delle forze armate (applicazione del contratto del comparto difesa, così come confermato dalla commissione Cri costituita con determinazione direttoriale n. 39 del 2009, che indica che "il presidente Nazionale, su indicazione di tutti gli organismi funzionali interni competenti in materia, ha la competenza di attribuire al personale militare Cri l'aggiornamento del trattamento economico sulla base delle intervenute varianti stabile per i pari grado dell'Esercito"), l'identico trattamento di missione, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per i militari delle forze armate (in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), le medesime procedure circa "l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da causa di servizio" (previste nei riguardi del personale del Corpo militare in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001) "a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei destinatari risulta contemplato espressamente, all'art. 1, comma 1, del decreto n. 461, anche il Corpo militare della Cri tra "i corpi ad ordinamento militare", gli stessi documenti di riconoscimento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967, nella fattispecie la tessera di riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della difesa all'Esercito, recentemente integrata dalla carta multiservizi difesa (CMD), rilasciata dallo stesso dicastero, per l'identificazione del militare e contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione ed alla firma elettronica;
con nota prot. n. 18666 del 17 marzo 2014 con oggetto l'erogazione "arretrati contrattuali" al Corpo militare Cri (a firma del presidente nazionale Francesco Rocca, del direttore generale Patrizia Ravaioli e del capo dipartimento risorse umane e ICT Elisabetta Paccapelo) ponevano apposito quesito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'Ispettore generale capo IGOP Ines Russo dello stesso Dicastero, ai fini del pagamento di arretrati di contratto per il personale militare;
nello stesso documento si citavano le ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009, n. 258 e n. 648 del 2010 in cui al personale militare Cri è stato adeguato il medesimo trattamento economico stipendiale previsto per i pari grado delle forze armate, elencando anche i relativi riferimenti normativi;
tali ordinanze limitavano l'estensione della totalità delle somme dovute per "mancanza di disponibilità finanziaria", rifacendosi poi, in cronistoria, all'art. 116 del regio decreto n. 484 del 1936 (in quel momento vigente) per la parte normativa e all'ordinanza della Corte costituzionale 30 giugno 1999, n. 273, dove indica «la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di detto personale, fissato con disposizione avente valore di legge in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, originalmente mediante apposite tabelle contenute negli artt. 117 (per gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la possibilità di successivi provvedimenti (come atti fondati sull'autonomia regolamentare dell'ente) diretti ad un adeguamento "in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali", come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'esercito» e che «l'adeguamento non è assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell'esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici»;
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4283 del 18 marzo 2003 su personale del Corpo militare della Croce rossa italiana, appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al rapporto di lavoro, legittimità, ha stabilito che «il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia (...) Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 (...) Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;
con ordinanza n. 514 del 2012 è stato approvato il bilancio di previsione anno 2013 della Cri prevedendo, nella categoria degli oneri del personale militare, l'inserimento della spesa di 14,3 milioni di euro per il pagamento degli arretrati relativi anche ad adeguamenti contratti, come condiviso dal collegio dei revisori dei conti, con nota prot. n. CRI/CC/0064656/2012 del 14711/2012 inviata anche all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;
il direttore generale dell'ente con lettera aperta a tutti i dipendenti, datata 6 marzo 2013, nel punto riguardante il riconoscimento degli arretrati per il personale militare, ha voluto indicare "la nostra gestione trasparente completerà quest'anno il percorso avviato con il riconoscimento progressivo di tutti gli arretrati militari che come sapete sono stati inseriti nel bilancio 2013 e spero che già dal prossimo mese possano essere messi in busta paga in tranches mensili fino al dicembre prossimo", palesando nel corso del 2013 in modo irrevocabile e certo la volontà dell'ente per quanto riguarda la definitiva conclusione di questo procedimento amministrativo autorizzato con le ordinanze suddette;
in sede di relazione alla Camera dei deputati, in data 30 giugno 2013, il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, ha riferito in ordine alla stesura del bilancio di previsione 2013 dell'ente; nella stessa si rileva che in «Tab. 5 (pag. 28) alla voce "adeguamenti economici + aumenti di grado personale militare", nella colonna "minore entrate di cassa e/o maggiori uscite di cassa CERTE» è indicata la somma di 14,5 milioni di euro, la stessa somma già impegnata sul bilancio e oggetto di specifica comunicazione di pagamento di cui alla nota del direttore generale e in relazione alle ordinanze citate;
dopo oltre un anno di ritardo, con nota n. 18666 del 17 marzo 2014 indirizzata al Ministero dell'economia, i massimi vertici della governance dell'ente, in cui sono ricompresi dirigenti di seconda fascia, oltre al presidente nazionale, hanno chiesto chiarimenti in merito alla questione, ponendosi nuovi dubbi, sull'erogazione degli arretrati contrattuali 2005-2009 da corrispondere al personale militare, invocando la necessità di una nuova specifica ordinanza a firma del vertice dell'ente poiché, solo ora, si evidenzia un problema di ammissibilità di "tale estensione stante le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78" e dando anche una traccia di soluzione al Ministero (senza prendersi le relative responsabilità connesse ai relativi uffici che si devono correlare con le incombenze di rito decisionali attribuite per legge a dirigenti di altissimo livello), concludendo la nota «gli adeguamenti che oggi si vuole riconoscere al personale militare Cri sembrano essere all'interno del tetto in quanto somme riferite al trattamento ordinariamente spettante alle forze armate prima del blocco del 2010 che al personale Cri verrebbero erogate "in ritardo" per mancanza di copertura finanziaria nei bilanci precedenti il 2010»;
a giudizio degli interroganti il comportamento tenuto appare ingiustificabile e censurabile visto che i ritardi di oltre 7 anni hanno comportato il continuo procrastinamento dell'erogazione di emolumenti arretrati dovuti per effetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa estesi al personale della Cri a seguito dell'applicazione del contratto lavorativo al Corpo militare, avvenuta con le ordinanze commissariali citate (afferenti ai riferimenti relativi al contratto) e di cui all'ordinanza n. 514 del 2010 (di approvazione del bilancio anno 2013),
si chiede di sapere:
se sussistano le condizioni per avviare un'ispezione o qualsivoglia procedura di verifica da parte dell'organo competente al fine di verificare la veridicità relative alle affermazioni laddove si precisa che "il Commissario Straordinario, con le citate ordinanze, ha limitato l'estensione agli anni sopra detti per mancanza di disponibilità finanziaria"; nella fattispecie di riscontrare se nei bilanci intercorrenti dal 2009 ad oggi non sia stato possibile reperire tali risorse per somme dovute al personale militare per recepimento di contratto, ovvero che le stesse non siano state appositamente accantonate anno per anno, tenuto conto che per il principio del bonus pater familias e di una corretta gestione gli emolumenti sarebbero dovuti essere posti in primis rispetto ad altre spese meno impellenti o comunque di secondo piano o irrituali, facendo palesare una disomogeneità di posizioni all'interno della governance della Cri e un relativo disordine comportamentale;
se i Ministri in indirizzo ritengano di verificare l'effettiva erogazione delle somme spettanti al personale militare della Cri che hanno decorrenza a partire dal 2005, non escludendo che il notevole lasso di tempo intercorso e le nuove inerzie, con i dubbi posti, fanno apparire concreta la possibilità che ne scaturisca un contenzioso, non solo limitato al pagamento delle somme relative agli arretrati di contratto ma anche relativo al pagamento di interessi di legge e rivalutazione monetaria, con rilevanti ricadute sulle casse erariali per i correlati danni, creando una situazione di grave disagio per il personale militare Cri ed anche un danno di immagine per la stessa amministrazione Cri.

Nessun commento:

Posta un commento