Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo
n° 3-00865
Pubblicato il 2 aprile 2014,
nella seduta n. 221
DI BIAGIO
, ROMANO
- Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute e
per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -
Premesso che:
la Croce rossa italiana è un ente di
diritto pubblico non economico con prerogative di carattere
internazionale che svolge importanti ruoli istituzionali connessi con
l'assistenza umanitaria e sociosanitaria, con l'assolvimento di compiti
di protezione civile e di ausiliarietà alle forze armate dello Stato,
essendo punto di riferimento indiscusso in tali ambiti;
la componente più antica
dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per
effetto di norme vigenti è un corpo militare speciale volontario,
ausiliario delle Forze armate dello Stato, la cui costituzione risale al
1866;
il Corpo militare della Croce rossa
italiana svolge attività in tempo di guerra provvedendo all'assistenza,
allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, militari e civili,
organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea, disimpegna il
servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli
internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati,
svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile.
In tempo di pace provvede al mantenimento e alla gestione dei Centri di
mobilitazione e delle basi operative, cura la custodia e il
mantenimento delle dotazioni sanitarie, provvede all'addestramento e
all'aggiornamento del proprio personale ed organizza corsi qualificativi
di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a favore del personale
delle Forze armate, concorre al servizio di assistenza sanitaria nel
caso di grandi manifestazioni ed eventi e per esercitazioni militari,
fornisce assistenza e supporto sanitario alle Forze armate e alle Forze
di polizia nei poligoni di tiro, è impiegato nel corso di calamità
naturali o disastri per operazioni di protezione civile e si occupa
anche della diffusione del diritto internazionale umanitario;
tutti gli appartenenti al Corpo adottano
l'uniforme in uso a quella dell'Esercito da cui si differenziano
peculiarmente per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del
distintivo di neutralità;
il suo personale è sottoposto
all'ordinamento disciplinare e penale militare e la sua organizzazione
ed il suo funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante
"Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare" (e successive modificazioni), che hanno assorbito,
abrogandolo, il regio decreto del 10 febbraio 1936, n. 484, rimasto in
vigore per oltre 70 anni;
il personale militare della Cri riveste i
distintivi di grado i quali sono nomenclati e raccordati attraverso una
tabella di equiordinazione con le forze armate e i Corpi di polizia ad
ordinamento militare e che individuano imprescindibilmente l'ordine
gerarchico nella catena di subordinazione che disciplina l'ordinamento
militare del Corpo;
la Croce rossa italiana per assolvere i
compiti istituzionali si avvale di 1.200 dipendenti militari, tra cui
personale in servizio continuativo e personale richiamato in servizio da
oltre 10 anni, che costituisce l'ossatura portante per garantire una
prima risposta nelle 24-48 ore nel caso di attivazione per grandi
emergenze, pubbliche calamità o per ausilio alle forze armate dello
Stato;
il Corpo attinge ad un vasto serbatoio di
personale militare in congedo composto da 19.000 riservisti iscritti
nei ruoli in congedo del Corpo prontamente disponibili grazie ai
precetti di richiamo in servizio e nei cui elenchi vi sono innumerevoli
professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative (medici,
ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore
(infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idraulici, e
altro);
i militari del Corpo militare della Croce
rossa italiana si sono meritevolmente sempre distinti in occasione di
tutte le calamità e le gravi emergenze nazionali ed internazionali per
lenire le sofferenze dei più deboli e più bisognosi, riscuotendo
consensi e attestati di gratitudine in Italia ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le
forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla guerra
dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui e in questi
teatri di guerra molti appartenenti al Corpo hanno contratto anche gravi
malattie, ed in alcuni casi sono purtroppo deceduti;
il personale militare del Corpo militare
della Croce rossa italiana riceve per legge, e come confermato da
sentenze e dai vari Dicasteri competenti tra cui il Ministero
dell'economia e delle finanze, il trattamento economico stipendiale dei
pari grado delle forze armate (applicazione del contratto del comparto
difesa, così come confermato dalla commissione Cri costituita con
determinazione direttoriale n. 39 del 2009, che indica che "il
presidente Nazionale, su indicazione di tutti gli organismi funzionali
interni competenti in materia, ha la competenza di attribuire al
personale militare Cri l'aggiornamento del trattamento economico sulla
base delle intervenute varianti stabile per i pari grado
dell'Esercito"), l'identico trattamento di missione, lo stesso
trattamento di fine rapporto previsto per i militari delle forze armate
(in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del
1973, testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), le medesime procedure circa
"l'applicabilità per l'accertamento della dipendenza da infermità da
causa di servizio" (previste nei riguardi del personale del Corpo
militare in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n.
461 del 2001) "a seguito dell'entrata in vigore del Codice
dell'Ordinamento Militare e del T.U. delle disposizioni regolamentari",
visto che tra la platea dei destinatari risulta contemplato
espressamente, all'art. 1, comma 1, del decreto n. 461, anche il Corpo
militare della Cri tra "i corpi ad ordinamento militare", gli stessi
documenti di riconoscimento previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 851 del 1967, nella fattispecie la tessera di
riconoscimento modello "AT" rilasciata dal Ministero della difesa
all'Esercito, recentemente integrata dalla carta multiservizi difesa
(CMD), rilasciata dallo stesso dicastero, per l'identificazione del
militare e contenente i dati personali, la foto, le impronte digitali, i
dati sanitari ed i certificati digitali necessari all'identificazione
ed alla firma elettronica;
con nota prot. n. 18666 del 17 marzo 2014
con oggetto l'erogazione "arretrati contrattuali" al Corpo militare Cri
(a firma del presidente nazionale Francesco Rocca, del direttore
generale Patrizia Ravaioli e del capo dipartimento risorse umane e ICT
Elisabetta Paccapelo) ponevano apposito quesito al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'Ispettore generale capo IGOP Ines
Russo dello stesso Dicastero, ai fini del pagamento di arretrati di
contratto per il personale militare;
nello stesso documento si citavano le
ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009, n. 258 e n. 648 del
2010 in cui al personale militare Cri è stato adeguato il medesimo
trattamento economico stipendiale previsto per i pari grado delle forze
armate, elencando anche i relativi riferimenti normativi;
tali ordinanze limitavano l'estensione
della totalità delle somme dovute per "mancanza di disponibilità
finanziaria", rifacendosi poi, in cronistoria, all'art. 116 del regio
decreto n. 484 del 1936 (in quel momento vigente) per la parte normativa
e all'ordinanza della Corte costituzionale 30 giugno 1999, n. 273, dove
indica «la specifica autonoma disciplina del trattamento economico di
detto personale, fissato con disposizione avente valore di legge in
quanto adottata ai sensi dell'art. 3, numero 1, della legge 31 gennaio
1926, n. 100, originalmente mediante apposite tabelle contenute negli
artt. 117 (per gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del
r.d. n. 484 citato, prevede (art. 116) la possibilità di successivi
provvedimenti (come atti fondati sull'autonomia regolamentare dell'ente)
diretti ad un adeguamento "in analogia a quanto venga praticato per i
personali militari e delle amministrazioni statali", come forma di
modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero
stabilite per l'esercito» e che «l'adeguamento non è assolutamente
automatico, in quanto solo in tempo di guerra è imposta una
parificazione di trattamento economico con i pari grado dell'esercito -
come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116,
secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma è rimesso a provvedimenti
degli organi dell'ente, che devono tenere conto delle indicazioni
normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed
in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità
organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle
disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali,
essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un
principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici»;
il Consiglio di Stato, con sentenza n.
4283 del 18 marzo 2003 su personale del Corpo militare della Croce rossa
italiana, appartenenza alla categoria del personale militare ai sensi
del decreto legislativo n. 165 del 2001, giurisdizione del giudice
amministrativo per le controversie relative al rapporto di lavoro,
legittimità, ha stabilito che «il riferimento al personale militare e
alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del decreto
legislativo n. 165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare,
essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di polizia (...)
Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a
conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 165/2001 (...) Deve, quindi, concludersi che
il personale del Corpo militare della CRI è personale militare e
che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 165/2001 e la conseguente giurisdizione del
giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di
lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello stesso decreto»;
con ordinanza n. 514 del 2012 è stato
approvato il bilancio di previsione anno 2013 della Cri prevedendo,
nella categoria degli oneri del personale militare, l'inserimento della
spesa di 14,3 milioni di euro per il pagamento degli arretrati relativi
anche ad adeguamenti contratti, come condiviso dal collegio dei revisori
dei conti, con nota prot. n. CRI/CC/0064656/2012 del 14711/2012 inviata
anche all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale
dello Stato;
il direttore generale dell'ente con
lettera aperta a tutti i dipendenti, datata 6 marzo 2013, nel punto
riguardante il riconoscimento degli arretrati per il personale militare,
ha voluto indicare "la nostra gestione trasparente completerà
quest'anno il percorso avviato con il riconoscimento progressivo di
tutti gli arretrati militari che come sapete sono stati inseriti nel
bilancio 2013 e spero che già dal prossimo mese possano essere messi in
busta paga in tranches mensili fino al dicembre prossimo", palesando nel
corso del 2013 in modo irrevocabile e certo la volontà dell'ente per
quanto riguarda la definitiva conclusione di questo procedimento
amministrativo autorizzato con le ordinanze suddette;
in sede di relazione alla Camera dei
deputati, in data 30 giugno 2013, il Ministro della salute, Beatrice
Lorenzin, ha riferito in ordine alla stesura del bilancio di previsione
2013 dell'ente; nella stessa si rileva che in «Tab. 5 (pag. 28) alla
voce "adeguamenti economici + aumenti di grado personale militare",
nella colonna "minore entrate di cassa e/o maggiori uscite di cassa
CERTE» è indicata la somma di 14,5 milioni di euro, la stessa somma già
impegnata sul bilancio e oggetto di specifica comunicazione di pagamento
di cui alla nota del direttore generale e in relazione alle ordinanze
citate;
dopo oltre un anno di ritardo, con nota
n. 18666 del 17 marzo 2014 indirizzata al Ministero dell'economia, i
massimi vertici della governance
dell'ente, in cui sono ricompresi dirigenti di seconda fascia, oltre al
presidente nazionale, hanno chiesto chiarimenti in merito alla
questione, ponendosi nuovi dubbi, sull'erogazione degli arretrati
contrattuali 2005-2009 da corrispondere al personale militare, invocando
la necessità di una nuova specifica ordinanza a firma del vertice
dell'ente poiché, solo ora, si evidenzia un problema di ammissibilità di
"tale estensione stante le disposizioni contenute nel decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78" e dando anche una traccia di soluzione al Ministero
(senza prendersi le relative responsabilità connesse ai relativi uffici
che si devono correlare con le incombenze di rito decisionali attribuite
per legge a dirigenti di altissimo livello), concludendo la nota «gli
adeguamenti che oggi si vuole riconoscere al personale militare Cri
sembrano essere all'interno del tetto in quanto somme riferite al
trattamento ordinariamente spettante alle forze armate prima del blocco
del 2010 che al personale Cri verrebbero erogate "in ritardo" per
mancanza di copertura finanziaria nei bilanci precedenti il 2010»;
a giudizio degli interroganti il
comportamento tenuto appare ingiustificabile e censurabile visto che i
ritardi di oltre 7 anni hanno comportato il continuo procrastinamento
dell'erogazione di emolumenti arretrati dovuti per effetto di legge e
per recepimento dei contratti collettivi del comparto difesa estesi al
personale della Cri a seguito dell'applicazione del contratto lavorativo
al Corpo militare, avvenuta con le ordinanze commissariali citate
(afferenti ai riferimenti relativi al contratto) e di cui all'ordinanza
n. 514 del 2010 (di approvazione del bilancio anno 2013),
si chiede di sapere:
se sussistano le condizioni per avviare
un'ispezione o qualsivoglia procedura di verifica da parte dell'organo
competente al fine di verificare la veridicità relative alle
affermazioni laddove si precisa che "il Commissario Straordinario, con
le citate ordinanze, ha limitato l'estensione agli anni sopra detti per
mancanza di disponibilità finanziaria"; nella fattispecie di riscontrare
se nei bilanci intercorrenti dal 2009 ad oggi non sia stato possibile
reperire tali risorse per somme dovute al personale militare per
recepimento di contratto, ovvero che le stesse non siano state
appositamente accantonate anno per anno, tenuto conto che per il
principio del bonus pater familias e di una corretta gestione gli emolumenti sarebbero dovuti essere posti in primis rispetto
ad altre spese meno impellenti o comunque di secondo piano o irrituali,
facendo palesare una disomogeneità di posizioni all'interno della governance della Cri e un relativo disordine comportamentale;
se i Ministri in indirizzo ritengano di
verificare l'effettiva erogazione delle somme spettanti al personale
militare della Cri che hanno decorrenza a partire dal 2005, non
escludendo che il notevole lasso di tempo intercorso e le nuove inerzie,
con i dubbi posti, fanno apparire concreta la possibilità che ne
scaturisca un contenzioso, non solo limitato al pagamento delle somme
relative agli arretrati di contratto ma anche relativo al pagamento di
interessi di legge e rivalutazione monetaria, con rilevanti ricadute
sulle casse erariali per i correlati danni, creando una situazione di
grave disagio per il personale militare Cri ed anche un danno di
immagine per la stessa amministrazione Cri.
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