Max Dedalo
IL TOTO ELEZIONI: vediamo se qualcuno mi aiuta a meglio comprendere; secondo voi (viste le norme sottostanti), l'attuale Commissario Straordinario (sembrerebbe Socio in quanto donatore sangue), può essere eletto Presidente Nazionale della C.R.I.?
IL TOTO ELEZIONI: vediamo se qualcuno mi aiuta a meglio comprendere; secondo voi (viste le norme sottostanti), l'attuale Commissario Straordinario (sembrerebbe Socio in quanto donatore sangue), può essere eletto Presidente Nazionale della C.R.I.?
....... Dal nuovo Decreto di riordino della Croce Rossa....
b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni è emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2014 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale è scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi è un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all’elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per più cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall’elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI;
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l’Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2014, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all’Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L’elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.
c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l’Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2014, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all’Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L’elettorato attivo e passivo è disciplinato ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento è vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data.
Francesco Catapano Socio Attivo C.R.I. |
Francesco Catapano SCRIVE :
L’argomento di Max Dedalo mi offre l’occasione per
dire qualcosa in ordine all’appartenenza al gruppo donatori di sangue
della CRI. Occorre un chiarimento ( rectius: una precisazione ) sul
requisito per essere considerato socio attivo donatore di sangue anche
ai fini dell’elettorato attivo e passivo. Innanzitutto vale la
definizione che si ricava dalla legge nazionale sulla donazione di
sangue ( ripresa dalla O.C. n. 362/05 del 1.07.2005, parte speciale –
Titolo IV- pag. 21- )secondo cui si è considerati donatori abituali
quando si effettua annualmente almeno una donazione di sangue (non è
importante se di sangue intero o soltanto di emocomponenti) .Ergo solo
donazioni periodiche e naturalmente gratuite. A questo proposito
sull’onda della esperienza di anni addietro, quando mi sono occupato dei
donatori di sangue del Comitato provinciale CRI di Napoli, devo
rimarcare la necessità che la presenza del requisito venga accertata
sulla base della certificazione rilasciata dal Centro trasfusionale
dell’Ente ospedaliero ove si è effettuata la donazione e non
semplicisticamente sulla scorta di dichiarazione rilasciata
dall’ispettore ( ora commissario) del gruppo. Ciò potrà e dovrà( ove
occorra ) essere accertato anche mediante accesso agli atti senza
doversi preoccupare di violare la privacy perchè verificare la data di
donazione o la dichiarazione generica di " non più idoneo" o quanto
altro non è considerato dato sensibile. Allo stesso modo l’attività di
promozione della cultura della donazione del sangue e derivati deve
essere provata dalla partecipazione , in qualità di facente parte
dell’organizzazione o comunque collaboratore , ad eventi collettivi di
sensibilizzazione dei cittadini alla coscienza trasfusionale. E’ assurdo
pensare che possa rientrare ai fini di cui sopra l’opera di
convincimento alla donazione del vicino di casa, fornendo così un dato
scarno e non significativo del proprio impegno. Attenzione secondo
l’interpretazione giusta che in passato si è dato del residuo requisito(
cioè della attività di promozione …) per essere considerato attivo nei
DS , lo stesso può essere invocato solo da colui che è stato donatore di
sangue e che poi lungo il percorso di vita non ha potuto più effettuare
donazioni per inidoneità fisica , pur sempre certificata dall’organo
sanitario.
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