"Le
Commissioni Parlamentari chiamate a esprimere il parere sullo “Schema
di decreto legislativo recante riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce rossa (CRI)
Atto del Governo sottoposto a parere
parlamentare n. 424.”, stanno inutilmente lavorando ad un provvedimento
che se emanato verrebbe certamente dichiarato
non valido.
Il
ritardo, nell’assegnazione dell’Atto del Governo alle Commissioni
Parlamentari «ha comportato lo spirare del termine originario di un
anno, per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24
novembre 2010, giorno di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183. Ne consegue che laddove il Governo emanasse il decreto
legislativo di cui si discute, sottraendo alle Commissioni il termine
previsto ex lege per l’espressione del parere di competenza,
incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato disposto
di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n. 183.
Parimenti, le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero
in deroga al dettato della legge delega senza però che, a monte, vi
siano provvedimenti che autorizzino a tanto. Né, a valle, il Presidente
della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo, senza
incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14,
Legge 23/08/1988, n. 400, art. 14.».
|
Maria Antonietta Farina Coscioni |
Questo
è quanto si legge nell’articolato parere che l’avvocato Marco Napoli,
consulente per le questioni amministrative e militari del Partito per la
tutela dei diritti di militari e forze di polizia (Pdm), ha trasmesso
al deputato radicale Maria Antonietta Farina Coscioni, membro della
Commissione Affari sociali, attualmente impegnata nell’esame dello
schema di decreto riguardante la Croce Rossa."
Schema
di decreto legislativo recante riorganizzazione
dell’Associazione italiana della
Croce rossa (CRI).
Atto
del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 424.
*
* *
Parere
in merito al rispetto dei principi di cui all’art. 76 Cost. e di cui alla Legge
4 novembre
2010, n. 183, art. 2.
Il
quadro normativo di riferimento.
Art.
76 Cost.
“l'esercizio della funzione legislativa
non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti”;
Legge
4 novembre
2010, n. 183, art. 2:
Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e
società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal
Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei
predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente
vigilati…
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno
in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il
Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo
economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto
legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può
comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere
per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due
mesi.
Legge
23/08/1988, n. 400, art. 14:
1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo
deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
CONSIDERAZIONI
IN FATTO.
Per
effetto di quanto sopra, il Governo, investito della funzione legislativa, dovrà
sempre rispettare a) il dettato
dell’art. 76 Cost. e b) le
indicazioni contenute nella legge delega.
Nel
caso specifico della legge 183/2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i
decreti legislativi nel termine di un anno, a far data dal 24/11/2010, data di
entrata in vigore della legge delega.
Nel
testo di legge, come visto, è però fatta salva la possibilità di una proroga,
laddove “il termine per l'espressione del parere parlamentare … scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1”. Termine, quest’ultimo, coincidente - per quanto
sopra - con il giorno 24/11/2011. Nell’ipotesi predetta, la scadenza del termine
per l’adozione dei decreti legislativi sarebbe prorogato di due
mesi.
Venendo
ora all’iter dello schema di decreto
legislativo de quo, lo stesso può
essere così riassunto:
Iniziativa
Presentato da:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
(Governo Monti-I), il 18 novembre 2011; annunciato nella seduta n. 638 del
29 novembre
2011
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione
permanente (Affari Costituzionali) in sede osservazioni il 21 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella
seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 4ª
Commissione permanente (Difesa) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio
nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 5ª
Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni il 21 novembre
2011; annuncio nella seduta pom. n. 638 del 29 novembre 2011
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) in sede osservazioni il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
638 del 29
novembre 2011
Parere richiesto alla 12ª Commissione
permanente (Igiene e sanità') il 21 novembre 2011; annuncio nella seduta pom. n.
638 del 29
novembre 2011.
CONSIDERAZIONI IN
DIRITTO.
A norma di legge, per aversi la
proroga, lo schema di decreto avrebbe dovuto essere trasmesso alle Commissioni,
per i richiesti pareri, entro la data ultima del 15/10/2011. In tal modo, i quaranta
giorni previsti dalla legge delega per il parere delle Commissioni, sarebbero
scaduti in data 24/11/2011, data ultima per l’adozione dei decreti
legislativi. Ed in tal caso, Il Governo avrebbe avuto diritto alla proroga del
termine di ulteriori mesi due (art. 2, comma 2, ultimo periodo, Legge
183/2010).
In
tema di limiti temporali concessi al Governo per l’emanazione dei decreti
legislativi, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 184 del 10 dicembre
1981, ha avuto modo di osservare che “tale esercizio deve ritenersi completato con la emanazione del
provvedimento legislativo, rispetto alla quale la successiva pubblicazione
rappresenta condizione di efficacia e non requisito di validità”. Con ciò
affermando senza possibilità di equivoci che, in ogni caso, affinché il termine
previsto nella legge delega sia rispettato, il decreto legislativo deve, in ogni
caso, essere emanato.
La
questione è stata affrontata, dal Giudice delle Leggi, in altra risalente
pronuncia (sentenza 6 dicembre 1963, n. 163, cui si rimanda per l’integrale
lettura) laddove il Supremo Consesso, nel ritenere non necessaria l’indicazione,
nella legge delega, di una data specifica per l’emanazione dei decreti
legislativi, al fine del rispetto dell’art. 76 Cost., ha comunque ritenuto che”
valida prefissione vi
sia quando, come nella specie, il dies a quo sia fatto coincidere con la data di
entrata in vigore della legge di delegazione”. Ugualmente certo è però che, allorquando si
adotti un tale criterio di determinazione, debba esigersi un rigoroso
adempimento dell'obbligo, imposto al potere esecutivo dall'art. 73 della
Costituzione, di procedere alle operazioni necessarie a rendere efficace la
legge medesima subito dopo che sia intervenuta la promulgazione, senza altro
indugio oltre quello richiesto dall'espletamento delle attività materiali
necessarie per la pubblicazione. Se altrimenti si ritenesse (,) l'esercizio
della funzione delegata non risulterebbe più limitata al tempo stabilito dal
legislatore, come prescrive il citato art. 76, ma prolungabile ad arbitrio
dell'organo cui è affidato l'esercizio
stesso.
In
particolare, circa le sanzioni conseguenti all’inosservanza dei termini
stabiliti con legge delega, seppure circa un caso diverso, si legge il seguente
principio di diritto, ad avviso di chi scrive valido per la presente
fattispecie: “l'arbitrario
ritardo interposto per la pubblicazione della legge delegante, quando abbia
per effetto l'emanazione del decreto legislativo al di là dei limiti temporali
stabiliti dalla legge delegante con riferimento alla data della propria entrata
in vigore, non può non importare l'invalidità del decreto
medesimo”.
In
conclusione: il Governo ha inviato lo schema di decreto legislativo, per i
previsti pareri richiesti alle Commissioni, ben oltre la data ultima del
15 ottobre
2011, il cui rispetto avrebbe consentito di godere della proroga di
ulteriori due mesi per l’adozione dei provvedimenti finali. In tal caso, infatti
(si torna a ripetere) il termine di giorni quaranta sarebbe scaduto nei trenta
giorni precedenti la scadenza del termine per l’adozione dei decreti
legislativi.
Ma
così non è stato e, peraltro, per quanto noto allo scrivente, il legislatore
ordinario, perito il termine originario, non ha concesso al Governo ulteriori
proroghe.
Il
ritardo, pertanto, ha comportato lo spirare del termine originario di un anno,
per l’emanazione del decreto legislativo, a decorrere dal 24 novembre 2010, giorno
di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Ne
consegue che laddove il Governo emanasse il decreto legislativo di cui si
discute, sottraendo alle Commissioni il termine previsto ex lege per l’espressione del parere di
competenza, incorrerebbe nella violazione del termine di cui al combinato
disposto di cui agli artt. 76 Cost. e 2, legge 4 novembre 2010, n.
183.
Parimenti,
le Commissioni, rendendo il parere tardivamente, opererebbero in deroga al
dettato della legge delega senza però che, a monte, vi siano provvedimenti che
autorizzino a tanto.
Né,
a valle, il Presidente della Repubblica potrebbe emanare il decreto legislativo,
senza incorrere nelle medesime violazioni di legge come pure dell’art. 14, Legge
23/08/1988, n. 400, art. 14.
Reggio
Emilia, 13/12/2011
Avv.
Marco Napoli