Maria Antonietta
FARINA COSCIONI (PD),
facendo riferimento alla relazione del presidente Palumbo, intende ribadire che il termine per l'esercizio della delega è trascorso inutilmente e l'ulteriore proroga di sessanta giorni non può essere legittimamente invocata in quanto il comma 2 dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che «qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi». Fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso il 21 novembre scorso, mentre il termine di dodici mesi è scaduto il 24 novembre. Pertanto il termine dei quaranta giorni per l'espressione del parere parlamentare sarebbe comunque scaduto oltre il termine per l'esercizio della delega e non invece, come prescrive la norma, nei trenta giorni antecedenti il medesimo termine per l'esercizio della delega. Di conseguenza, non può logicamente ritenersi sufficiente a modificare l'interpretazione letterale della legge delega l'affermazione del presidente Palumbo, secondo cui, «se il legislatore ha voluto introdurre la previsione di proroga di due mesi, al fine di consentire al Governo di adeguarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari e quindi di approvare, successivamente, il provvedimento, per la medesima ratio si potrà usufruire di tale proroga nel caso in cui il termine per l'espressione del parere scada successivamente all'originario termine di delega». La proroga del termine in questione non può essere invocata nemmeno in via analogica con la procedura adottata per il codice dell'ordinamento militare, che, comunque, fa riferimento a una scadenza anticipata rispetto al termine di esercizio della delega.
Osserva, quindi, che il presidente Palumbo, nella sua relazione, rivela un vizio che, se lamentato in sede giurisdizionale, potrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza del Codice dell'ordinamento militare.
Fa presente, inoltre, che i pareri legali formulati, che le sono stati trasmessi dagli avvocati Pagliaro e Napoli, affermano correttamente l'impossibilità di procedere all'espressione del parere, che sarebbe comunque superfluo attesa l'impossibilità di esercizio della delega.
Infatti, il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni.
Osserva, quindi, che se la Commissione dovesse esprimere un parere, questo sarà fortemente negativo, con la raccomandazione di disporre immediate verifiche da parte dei ministeri vigilanti sullo stato attuale dell'ente, che non sembra, dopo quasi tre anni di gestione commissariale, essersi risollevato dal grave dissesto economico che ne ha determinato negli anni diverse gestioni commissariali.
Conseguentemente, non avendo nessun riscontro positivo sullo stato di salute economica dell'ente Croce rossa, propone di sospendere l'emanazione del decreto e affidare all'associazione stessa la nomina di un presidente con compiti straordinari finalizzati esclusivamente al risanamento dell'ente medesimo, direttamente sotto la vigilanza dei ministeri competenti, da compiersi entro ventiquattro mesi a decorrere dalla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario, ovvero dal 31 dicembre 2011.
Osserva, quindi, che il presidente Palumbo, nella sua relazione, rivela un vizio che, se lamentato in sede giurisdizionale, potrebbe portare alla dichiarazione di inesistenza del Codice dell'ordinamento militare.
Fa presente, inoltre, che i pareri legali formulati, che le sono stati trasmessi dagli avvocati Pagliaro e Napoli, affermano correttamente l'impossibilità di procedere all'espressione del parere, che sarebbe comunque superfluo attesa l'impossibilità di esercizio della delega.
Infatti, il legislatore, fissando il termine entro il quale il Governo deve adottare il decreto, prevede la possibilità di proroga al solo scopo di permettere al Governo di adottare il decreto. Se, pertanto, il termine per l'espressione del parere parlamentare scadesse il giorno precedente, o addirittura lo stesso giorno di scadenza del termine per l'esercizio della delega, il Governo non avrebbe materialmente il tempo di adeguare lo schema sottoposto al parere agli eventuali rilievi delle Commissioni.
Osserva, quindi, che se la Commissione dovesse esprimere un parere, questo sarà fortemente negativo, con la raccomandazione di disporre immediate verifiche da parte dei ministeri vigilanti sullo stato attuale dell'ente, che non sembra, dopo quasi tre anni di gestione commissariale, essersi risollevato dal grave dissesto economico che ne ha determinato negli anni diverse gestioni commissariali.
Conseguentemente, non avendo nessun riscontro positivo sullo stato di salute economica dell'ente Croce rossa, propone di sospendere l'emanazione del decreto e affidare all'associazione stessa la nomina di un presidente con compiti straordinari finalizzati esclusivamente al risanamento dell'ente medesimo, direttamente sotto la vigilanza dei ministeri competenti, da compiersi entro ventiquattro mesi a decorrere dalla cessazione dell'incarico dell'attuale commissario straordinario, ovvero dal 31 dicembre 2011.
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