È il principio fissato nelle conclusioni depositate ieri dall'Avvocato generale
della Corte Ue, Nils Wahl (causa C-113/13)
Le regole Ue sugli appalti pubblici di servizi devono essere
applicate anche se un'amministrazione si rivolge per il servizio di
trasporto sanitario a associazioni di volontariato, come la Croce Rossa
Italiana.
È il principio fissato nelle conclusioni depositate ieri
dall'Avvocato generale della Corte Ue, Nils Wahl (causa C-113/13), che
non lascia spazio a esclusioni della normativa comunitaria da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici. Anche quando si tratta di servizi
di assistenza medica e di trasporto che comportano un semplice rimborso
spese. Tanto più – osserva l'Avvocato generale, le cui conclusioni non
sono vincolanti per Lussemburgo – che le associazioni di volontariato
sono da classificare come operatori economici, pur non avendo un fine di
lucro. Poco importa, infatti, per l'applicazione della normativa Ue
sugli appalti, che l'ente non abbia fine di lucro e i servizi siano
forniti da volontari non retribuiti. Ciò che conta è l'attività
esercitata.
Di conseguenza, poiché i servizi di trasporto di emergenza e dei
pazienti sono attività economiche svolte a titolo oneroso anche se sotto
la forma «di mera copertura dei costi», le norme del Trattato sulla
libera prestazione dei servizi e la direttiva 2004/18 sul coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, devono essere applicate.
Il Consiglio di Stato italiano ha posto un quesito pregiudiziale
alla Corte di giustizia in relazione a una controversia tra una Asl e
due cooperative che contestavano la concessione della fornitura di
servizi di trasporto sanitario a due associazioni di volontariato, senza
una gara di appalto. La legge regionale della Liguria prevede, infatti,
che il trasporto sia assicurato direttamente dalle autorità sanitarie
locali con mezzi propri o ricorrendo ad associazioni di volontariato o
altri enti pubblici, «a fronte di un mero rimborso spese».
Una normativa che porta ad eludere le disposizioni Ue, malgrado la
stessa Corte di giustizia abbia più volte precisato che gli Stati membri
non possono introdurre restrizioni alla libertà di prestazione di
servizi. È evidente che il mancato utilizzo di una gara di appalto
conduce all'esclusione di operatori di altri Stati membri, eliminando
ogni forma di concorrenza. Ma c'è di più. Per l'Avvocato generale,
infatti, anche se un appalto non raggiunge una determinata soglia idonea
a far scattare la procedura di aggiudicazione stabilita dal diritto
dell'Unione, in presenza di un interesse transfrontaliero, «il diritto
primario dell'Unione rimane applicabile». Con l'obbligo per le
amministrazioni aggiudicatrici di rispettare le libertà fondamentali del
Trattato e il principio di non discriminazione in base alla
nazionalità. Anche tra associazioni senza scopo di lucro, favorendo un
grado maggiore di concorrenza a tutto vantaggio del rapporto
costi/efficacia. Così come non si può partire dal presupposto che le
aziende con sede in altri Stati non possano fornire un servizio
adeguato.
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