Legislatura 17
Atto di Sindacato Ispettivo
A
tto n. 3-00719
Pubblicato il 11 febbraio 2014,
nella seduta n. 187
DI BIAGIO
- Ai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e la semplificazione. -
Premesso che:
la Croce rossa italiana è un ente di
diritto pubblico non economico con prerogative di carattere
internazionale che svolge importanti ruoli nell'ambito dell'assistenza
sanitaria e umanitaria, in molti versanti connessi alla protezione
civile, nei compiti ausiliari alle forze armate dello Stato ed in
attività sanitarie e socio-assistenziali, configurandosi come
riferimento indiscusso dal punto di vista dell'assistenza e al sostegno
sociale;
la componente più antica
dell'associazione della Croce rossa italiana è il Corpo militare che per
legge è un corpo militare speciale volontario, ausiliario delle forze
armate dello Stato, la cui costituzione risale al 1866;
esso svolge attività in tempo di guerra
provvedendo all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle
vittime, militari e civili, organizza ed esegue misure di difesa
sanitaria antiaerea, disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei
prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei
deportati e dei rifugiati, svolge attività di assistenza sanitaria in
relazione alla difesa civile. In tempo di pace, provvede al mantenimento
e alla gestione dei centri di mobilitazione e delle basi operative,
cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie, provvede
all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale ed organizza
corsi qualificativi di primo soccorso e di auto protezione sanitaria a
favore del personale delle forze armate, concorre al servizio di
assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi e per
esercitazioni militari, fornisce assistenza e supporto sanitario alle
forze armate e alle forze di polizia nei poligoni di tiro, è impiegato
nel corso di calamità naturali o disastri per operazioni di protezione
civile e si occupa anche della diffusione del diritto internazionale
umanitario;
l'uniforme in uso agli appartenenti al
Corpo militare è identica a quella dell'Esercito, da cui si differenzia
per il distintivo di appartenenza e per l'apposizione del distintivo di
neutralità;
il personale è sottoposto all'ordinamento
disciplinare e penale militare e la sua organizzazione ed il suo
funzionamento sono regolati dal codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo n. 66 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 90, entrambi del 2010, che hanno assorbito, abrogandolo,
il regio decreto n. 484 del 1936, e successive modificazioni, rimasto in
vigore per oltre 70 anni;
i gradi in uso al personale militare
della CRI sono previsti per legge, essendo i distintivi di grado
parificati attraverso una tabella di equiordinazione con le altre forze
armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare, e individuano
imprescindibilmente l'ordine gerarchico nella catena di subordinazione
che disciplina l'ordinamento militare del Corpo;
il Corpo svolge le proprie attività
istituzionali con 1.200 dipendenti militari, tra personale in servizio
continuativo e personale richiamato in servizio da oltre 10 anni, che
costituisce l'ossatura portante per garantire una prima risposta nel
caso di attivazione per grandi emergenze o pubbliche calamità, o per
l'ausilio alle forze armate dello Stato; attinge inoltre ad un vasto
serbatoio di personale militare in congedo, numericamente 19.000
riservisti iscritti nei ruoli in congedo del Corpo, che sono prontamente
mobilitabili grazie ai precetti di richiamo in servizio spiccati dai
centri di mobilitazione (comandi periferici), nei cui elenchi vi sono
innumerevoli professionisti appartenenti a svariate categorie lavorative
(medici, ingegneri, giornalisti, e altro) e specialisti di ogni settore
(infermieri, soccorritori, autisti di mezzi pesanti, idraulici, e
altro);
i militari del Corpo si sono sempre
distinti meritevolmente in tutte le calamità e le gravi emergenze
nazionali ed internazionali per lenire le sofferenze dei più deboli e
più bisognosi, riscuotendo consensi e attestati di gratitudine in Italia
ed all'estero;
nelle loro missioni hanno affiancato le
forze armate dello Stato in scenari difficili e sconvolti dalla guerra
dove i pericoli per la vita umana erano costanti e continui;
in questi teatri di guerra molti appartenenti al Corpo hanno anche contratto gravi malattie;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" individua, all'art. 3, i destinatari
tra il personale in regime di diritto pubblico che "In deroga
all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze
di polizia di Stato";
il Consiglio di Stato con sentenza n.
4283 del 18 marzo 2003, relativa al personale del Corpo militare della
CRI, in merito all'appartenenza alla categoria del personale militare ai
sensi del decreto legislativo n. 165 e la legittimità della
giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative al
rapporto di lavoro, ha stabilito che «il riferimento al personale
militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell'art. 3 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 riguardi ogni tipologia di personale
militare, essendo le parole "di Stato" riferite alle sole forze di
polizia (...) Il trattamento economico viene quindi determinato
unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel
regime di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...)
Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è
personale militare e che tale natura determina la permanenza nel regime
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e la
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie
relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 68, comma 4 dello
stesso decreto»;
il personale militare del Corpo riceve
per legge, e come confermato da sentenze e dai vari Dicasteri
competenti, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze: 1) il
trattamento economico stipendiale dei pari grado delle forze armate
(applicazione del contratto del comparto difesa); 2) l'identico
trattamento di missione; 3) lo stesso trattamento di fine rapporto
previsto per i militari delle forze armate (in applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato); 4) le medesime procedure circa "l'applicabilità per
l'accertamento della dipendenza da infermità da causa di servizio",
previste nei riguardi del personale del Corpo militare in applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 "a seguito
dell'entrata in vigore del Codice dell'Ordinamento Militare e del T.U.
delle disposizioni regolamentari", visto che tra la platea dei
destinatari risulta contemplato espressamente tra "i corpi ad
ordinamento militare"; 5) gli stessi documenti di riconoscimento
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967,
nella fattispecie la tessera di riconoscimento modello "AT" rilasciata
dal Ministero della difesa all'Esercito, recentemente integrata dalla
carta multiservizi difesa (CMD), rilasciata dallo stesso Dicastero, per
l'identificazione del militare e contenente i dati personali, la foto,
le impronte digitali, i dati sanitari ed i certificati digitali
necessari all'identificazione ed alla firma elettronica;
sono già da tempo in corso di notifica e
di esecuzione agli interessanti, ovvero agli ufficiali, sottufficiali e
graduati di truppa della Croce rossa italiana, una serie di recuperi
stipendiali dovuti ad errori materiali e di conteggio da parte
dell'amministrazione della CRI, che incidono in misura pari ad un quinto
degli emolumenti mensili e che sono articolati in molteplici rate
aventi durata anche di svariati anni;
questa tipologia di recuperi, riferiti
all'assegno di valorizzazione, all'indennità perequativa e ad altre voci
stipendiali (che come detto sono ascrivibili a ripetitivi sbagli
materiali dell'amministrazione stessa), risulta in contrasto con le
stesse procedure di recupero avviate nei confronti di altro personale,
con talune "ricostruzioni" di carriera, non previste dalla legge, e per
le quali sono stati privati illegittimamente del loro grado (che per i
militari avviene solo in presenza di gravi comportamenti);
per il Corpo, in tali frangenti, si è
provveduto alla "compensazione" tra i crediti dovuti
dall'amministrazione (arretrati del contratto non erogati dall'anno
2005-2009) anche contro il regime di sospensiva del Consiglio di Stato e
dei Tar interessati;
tale procedura inusuale, che confligge
con le più elementari norme sulla trasparenza degli atti e sulla buona
conduzione dell'azione amministrativa stessa, oltre ad essere oltremodo
invasiva perché non tiene conto delle residue capacità reddituali
connesse con l'assunzione di mutui o impegni per le famiglie dei
militari, intaccano ulteriormente le risorse economiche dei militari i
quali, per ottenere i loro elementari diritti, devono forzatamente
ricorrere all'autorità amministrativa giurisdizionale, apparendo tale
comportamento incostituzionale ed altamente lesivo della dignità di tali
lavoratori con le "stellette" che sempre, silenziosamente e
generosamente, si sono distinti nella loro attività di soccorso in
Italia ed all'estero a favore dei più deboli e più bisognosi;
in questo contesto appare
ingiustificabile che un'amministrazione pubblica ritardi, da oltre 7
anni, in forma grave, l'erogazione di emolumenti arretrati dovuti per
effetto di legge e per recepimento dei contratti collettivi del comparto
difesa estesi al personale della CRI a seguito dell'applicazione del
suddetto contratto a tutti gli appartenenti al Corpo militare, avvenuta
con le ordinanze commissariali n. 202 e n. 205 del 2009 e n. 258, n. 648
e n. 514 del 2010;
con tali ordinanze è stata determinata in modo incontrovertibile la volontà da parte della governance «di
estendere al personale direttivo appartenente al Corpo Militare il
trattamento economico previsto dai di estendere al personale direttivo
appartenente al Corpo Militare il trattamento economico previsto dai
D.P.C.M. 13/04/2005, D.P.C.M. 16/12/2005, D.P.C.M. 2/10/2006, D.P.C.M.
27/04/2007, D.P.C.M. 7/5/2008, D.P.C.M. 29/4/2009» e successivi, con la
corresponsione dei relativi arretrati;
il direttore generale dell'ente con nota
del 3 marzo 2013 inviata a tutto il personale CRI, in attuazione di
quanto stabilito dal commissario straordinario ha confermato che "la
nostra gestione trasparente completerà quest'anno il percorso avviato
con il riconoscimento progressivo di tutti gli arretrati militari che
come sapete sono stati inseriti nel bilancio 2013", con la conferma del
pagamento delle somme in tranche mensili da maggio fino a dicembre 2013;
per gli arretrati spettanti dal 2009 al
personale militare è stata attuata una serie di provvedimenti tra cui le
predette ordinanze commissariali emesse nel 2009 e nel 2010, e
dall'ordinanza commissariale n. 514 del 2012 di approvazione del
bilancio di previsione 2013 dell'ente;
tale bilancio contiene quindi
l'inserimento delle somme relative alla corresponsione degli arretrati
al personale militare, debitamente ratificati dal collegio dei revisori
dei conti ed inviati al Ministero dell'economia, che figurano tra i dati
forniti pubblicamente nella relazione del Ministro della salute resa
alla Camera dei deputati e datata 30 giugno 2013,
si chiede di sapere se i Ministri in
indirizzo intendano verificare l'effettiva erogazione delle somme
spettanti al personale militare della CRI che hanno decorrenza a partire
dal 2005. A questo proposito, tenuto conto del notevole lasso di tempo
intercorso, si rileva che iniziative tardive farebbero scaturire in
maniera incontrovertibile anche il pagamento di interessi di legge e
rivalutazione monetaria con negative ripercussioni sulle casse erariali e
con evidenti e perniciosi danni connessi.