Legislatura 16 Atto
di Sindacato Ispettivo
n° 4-07406
Pubblicato il 8 maggio 2012,
nella seduta n. 718
LANNUTTI
- Ai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa. - Premesso che:
L'associazione della Croce rossa italiana
(CRI), ente di diritto pubblico, svolge la sua opera su tutto il
territorio nazionale grazie agli oltre 150.000 dipendenti volontari e
soci attivi appartenenti all'organizzazione, e oltre 5.000 dipendenti;
la gestione del personale militare
volontario comporta periodici richiami in servizio attivo del medesimo
personale iscritto nei ruoli del corpo militare della CRI, per essere
quindi riassegnato ai comitati provinciali della medesima;
premesso altresì che a quanto risulta all'interrogante:
il capitano Mario Martinez è iscritto nei
ruoli degli ufficiali del Corpo militare CRI dall'11 novembre 1983, ed
ha ricoperto, sino al 1991, numerosi incarichi di elevata
responsabilità, mediante richiami periodici (con una media di 3 o 4
volte all'anno), ottenendo anche un elogio formale per il servizio
prestato;
senza alcuna apparente motivazione, a
decorrere dal 26 settembre 1991, il Capitano veniva stabilmente posto in
congedo, ad eccezione di un breve periodo compreso tra il giugno e
luglio 2003, nel quale veniva richiamato per partecipare alla missione
umanitaria in Iraq, presso l'ospedale di Baghdad;
dopo anni di congedo, resosi conto di
essere stato in qualche modo "dimenticato" dall'amministrazione della
CRI, nonostante il servizio meritoriamente prestato, il capitano
Martinez presentava numerose istanze per chiedere di essere richiamato
in servizio;
istanze di pari contenuto venivano,
peraltro, inoltrate anche, direttamente ed autonomamente, dai Direttori
dei Comitati di Parma e di Bari, i quali, in ottemperanza all'espresso
invito del Comitato centrale di indicare i nominativi dei soggetti da
richiamare (circolare del 10 novembre 2004 prot. n. 0072844/04),
indicavano espressamente il capitano Martinez quale scelta
preferenziale, in considerazione della esperienza e della
professionalità posseduta, rilevando che il richiamo dello stesso
sarebbe stato del tutto indispensabile quale fondamentale supporto
d'ordine amministrativo e per la gestione dell'autoparco:
tutte le istanze inoltrate ai vertici
della CRI, sia da parte di Martinez che dei due Comitati territoriali,
venivano evase con risposte negative e/o evasive e contraddittorie,
mentre, contestualmente, venivano richiamati in servizio dal Comitato
centrale altri militari;
pertanto, nel 2006, iniziava, su impulso del Capitano, un lungo contenzioso volto ad accertare la legittimità del congedo sine die
al quale lo stesso era stato costretto, nonché la legittimità del
reiterato e protratto richiamo in servizio costantemente limitato ad una
stretta cerchia di militari;
occorre precisare che i dubbi di
legittimità avanzati da Martinez venivano confermati e rafforzati
dall'ispezione condotta dall'Ispettorato generale di finanza presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, conclusa con la relazione del 6
agosto 2008, che accertava come il vertice amministrativo della CRI, in
spregio ai principi che sorreggono l'ordinamento dell'ente, abbia
sistematicamente violato il principio di rotazione del personale, dando
luogo di fatto all'illegittima stabilizzazione del personale che da anni
viene richiamato senza soluzione di continuità;
tuttavia, nonostante l'espressa denuncia dell'organo ministeriale, con ordinanza n. 142 del 17 aprile 2009 (annullata in parte qua
con sentenza n. 38855/2010 del Tar Lazio, confermata con sentenza n.
2141/2011 del Consiglio di Stato), il commissario straordinario, pur
richiamando in premessa la suddetta ispezione, disponeva (nuovamente) la
proroga in servizio sino al 31 dicembre 2009 del medesimo personale già
richiamato;
ed ancora, scaduto il periodo di
efficacia della predetta ordinanza, la CRI, ancora una volta in spregio
alle indicazioni impartite dall'organo ministeriale di controllo ha
ancora una volta adottato l'ordinanza n. 417/2009 con la quale sono
stati nuovamente prorogati in servizio i medesimi militari, escludendo
ancora una volta il primo capitano Martinez;
con due ricorsi, successivamente riuniti, si impugnavano le due citate ordinanze;
con sentenza n. 38855/2010, il Tar Lazio,
in accoglimento dei superiori ricorsi, annullava i provvedimenti
impugnati nella parte in cui il capitano Martinez non era inserito
nell'elenco dei richiamati, ordinando l'immediato richiamo in servizio
dello stesso, condannando la CRI al pagamento della spese legali;
la superiore sentenza veniva appellata
dalla CRI innanzi al Consiglio di Stato, il quale, preliminarmente,
rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
sentenza, condannando la CRI al pagamento delle spese legali relative
alla fase cautelare e, successivamente, con sentenza n. 2141/2012,
respingendo definitivamente l'appello proposto dalla CRI, affermava che
gli atti in questione (il cui effetto era stato nel senso di consentire
la stabilizzazione di fatto di circa 370 unità di personale per un
periodo ultraquinquennale) si ponevano in contrasto con il tendenziale
principio della concorsualità dell'accesso agli impieghi e del carattere
paradigmatico delle assunzioni a tempo indeterminato per far fronte ad
esigenze di servizio di carattere non temporaneo della CRI; ulteriori
profili di incongruità e contraddittorietà erano ravvisabili in capo
all'operato dell'amministrazione la quale, nel dichiarato intento di
superare un assetto palesemente contra legem (rilevato
dagli Ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze), aveva -
per un verso - apposto un termine (a sanatoria ed ex post)
ai numerosissimi richiami a suo tempo disposti; ma aveva - per altro
verso - contestualmente disposto l'ulteriore proroga di tali richiami
per altri due anni, in tal modo palesando un comportamento di fatto
elusivo dei medesimi princìpi cui - pure - affermava di volersi
conformare; l'operato dell'amministrazione era, altresì, caratterizzato
da palesi profili di contraddittorietà in relazione alle numerose
istanze di richiamo in servizio avanzate dall'odierno appellato. Ed
infatti, per un verso, l'amministrazione aveva più volte affermato
l'inesistenza di esigenze operative le quali giustificassero i richiami,
mentre - per altro verso - risultava che l'ente avesse disposto
richiami in servizio - peraltro prorogati nel corso degli anni -
relativi alla medesima sede e al medesimo periodo cui si riferiva
l'istanza del primo capitano Martinez; più in generale, le modalità con
cui la CRI aveva nel corso degli anni disposto i richiami in servizio e
le successive proroghe risultavano illegittime per la mancata, previa,
fissazione di criteri univoci volti ad orientare ex ante il potere di richiamo;
per tali motivi, il Consiglio di Stato
confermava la sentenza di primo grado, condannando la CRI al pagamento
delle spese legali anche del secondo grado di giudizio;
ciò nonostante, la CRI continuava a non
provvedere al richiamo del primo capitano Martinez, costringendolo a
proporre, altresì, ricorso per l'ottemperanza;
successivamente, con ordinanze n. 148/12
e, da ultimo, n. 186/12, la CRI, ancora uno volta in spregio ai principi
di cui alle sentenze sopra citate del Tar Lazio e del Consiglio di
Stato, proroga in servizio sempre i medesimi soggetti;
si evidenzia come la CRI, continui,
inspiegabilmente e pervicacemente, ancora oggi a disattendere le
indicazioni della ricordata ispezione ministeriale, nonché i puntuali
precetti impartiti dalle autorità giudiziali con le indicate pronunce;
peraltro, come in più occasioni,
l'attuale commissario straordinario della CRI ha rilasciato
dichiarazioni pubbliche sul Capitano CRI Mario Martinez, in particolare
l'intervista riportata dal giornale "Epolis Palermo" all'avvocato Rocca:
«"Non sembrerebbe se analizziamo il caso Martinez. Ha vinto tutti i
ricorsi al Tar, si è rivolto a Bruxelles ma non è stato reintegrato. Non
le sembra un'ingiustizia?" "Il Tar ha dato ragione a Martinez
sostenendo che in passato c'è stato un sistema poco trasparente nel
sistema dei richiami nel corpo militare con assegni. Non mi ha obbligato
a richiamarlo e non ho intenzione di farlo. Da quando ci sono io non ho
fatto alcun nuovo richiamo con assegni, ho semplicemente confermato i
vecchi precari del corpo militare che legittimamente attendono una
risposta. I richiami con assegni presuppongono alcuni elementi che allo
stato non vi sono. Richiamare chiunque, compreso Martinez, che anche
prima veniva richiamato su base clientelare e dunque sulla base di un
sistema di cui lo stesso era vittima e carnefice costituirebbe motivo di
danno erariale e nessuno potrà chiedermi di farlo»;
l'interrogante in un precedente atto di
sindacato ispettivo, che ad oggi non ha ricevuto risposta, ha portato
all'attenzione del Governo la vicenda che vede coinvolta la CRI nelle
puntuali disattese indicazioni impartite dalle autorità giudiziali
(4-05304),
si chiede di sapere:
Quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di verificare la congruità delle dichiarazioni del commissario Rocca;
se non ritenga che, al contrario di
quanto affermato dal commissario straordinario, non comporti un danno
per l'erario proprio il non porre in esecuzione le sentenze di cui in
premessa, ostinandosi nel non richiamare il Capitano della CRI Martinez
in servizio;
se a giudizio del Governo l'attuale
commissario straordinario della CRI possa avvalersi del diritto di
offendere la reputazione, calpestandone la dignità ed i diritti, di un
ufficiale del Corpo militare della CRI che con il suo servizio, da quasi
30 anni di appartenenza, ha onorato l'operato e l'immagine del Corpo
militare della CRI;
Quali risultino essere i motivi per cui
l'attuale commissario straordinario perseveri nel richiamare sempre lo
stesso personale militare continuando a disattendere le indicazioni
della ricordata ispezione ministeriale del Ministero dell'economia e
delle finanze, nonché i puntuali precetti impartiti dalle autorità
giudiziali con le indicate pronunce;
Quali iniziative urgenti il Governo
intenda assumere al fine di garantire l'immediato richiamo in servizio
del capitano Mario Martinez da parte della CRI, come disposto dalla
sentenze del Tar e del Consiglio di Stato;
se non intenda intervenire con fermezza
per porre fine alle irregolarità nella gestione della CRI, riportando la
necessaria indispensabile trasparenza nell'organizzazione e gestione di
questa storica associazione.
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